Riconoscimento dei diplomi e libera circolazione dei farmacisti
Un farmacista proveniente dall'Unione Europea può lavorare in una farmacia del Cantone Ticino alle seguenti condizioni:
A) Esercizio dipendente (quale collaboratore del responsabile sanitario)
Requisiti necessari
- Diploma rilasciato da un'università svizzera oppure
Diploma (o laurea) in farmacia conseguito presso un'università dell'Unione Europea riconosciuta e giudicato equivalente al diploma svizzero.
L'equivalenza viene stabilita dalla Commissione delle professioni mediche MEBEKO, Sezione Formazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica 3003 Berna.
- Oltre alla laurea in farmacia dev'essere presentato un certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato.
- Cittadinanza svizzera o di uno degli Stati dell'Unione Europea
- Autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dall' Ufficio di sanità, Dipartimento della sanità e della socialità, via Orico 5, 6501 Bellinzona.
L'istanza dev'essere corredata del diploma, della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'autorità federale, dell'estratto del casellario giudiziale e di un certificato medico di idoneità psicofisica.
B) Esercizio indipendente (quale responsabile sanitario di una farmacia)
Requisiti necessari
Oltre a tutte le condizioni enunciate sotto la lettera A)
- Riconoscimento quale fornitore di prestazioni sanitarie da parte degli assicuratori malattia.
Il riconoscimento viene accordato solo se si è in grado di dimostrare di aver assolto un periodo di pratica professionale della durata di 24 mesi (a tempo pieno) in una farmacia svizzera, diretta da un farmacista autorizzato.
La domanda di riconoscimento quale fornitore di prestazioni "Versione corta RCC per fornitori di prestazioni" va indirizzata a sasis.
NB: I farmacisti che non dispongono di questo riconoscimento possono comunque assumere la conduzione sanitaria di una farmacia. In tal caso però nessuna prestazione dispensata dalla farmacia sarà presa a carico dalle casse malati. I pazienti devono essere avvertiti preventivamente che i medicamenti acquistati restano a loro esclusivo carico.
C) I farmacisti che non adempiono alle condizioni di cui sopra - per esempio quelli che non dispongono della cittadinanza europea oppure di un diploma equivalente a quello federale - possono essere autorizzati all'esercizio nel Cantone solo a titolo eccezionale.
L'autorizzazione è limitata nel luogo e/o nel tempo e viene concessa in modo molto restrittivo, quando le circostanze lo richiedono e solo se è stata accertata la mancanza di portatori di diplomi riconosciuti.
In Svizzera l'informazione sui medicamenti destinata agli operatori sanitari (farmacisti e medici) esiste solo in francese o tedesco: per un'adeguata consulenza al paziente è dunque indispensabile conoscere una di queste due lingue.