Legionellosi
La Legionella (generalmente pneumophila) è un batterio patogeno responsabile della malattia del legionario o legionellosi. La Legionella ha la particolarità di moltiplicarsi soprattutto negli ambienti idrici o umidi creati dall'uomo.
L'epidemiologia si preoccupa delle relazioni che interagiscono tra ospite (la persona colpita), l'ambiente e l'agente infettivo. Le conoscenze accumulate in questi tre ambiti permettono poi di proporre delle misure aventi come obiettivo la diminuzione dell'incidenza della malattia grazie a degli interventi sull'ambiente (rendendolo sfavorevole alla proliferazione del batterio).
In Svizzera, le prime pubblicazioni relative a dei casi di legionellosi risalgono alla fine degli anni '70, mentre la dichiarazione obbligatoria è stata introdotta nel 1988. L'emergenza della Legionella come problema di salute pubblica è un esempio d'intervento umano, le cui conseguenze nefaste sono oggi riconosciute e devono essere contenute. Finché rimane confinata nel suo ecosistema naturale, la Legionella non pone infatti problemi particolari, ma l'uomo ha generato delle nicchie ecologiche per migliorare il proprio comfort (distribuzione di acqua calda, climatizzazione, idromassaggi, ecc.) che sono favorevoli alla sua moltiplicazione e alla sua propagazione.
Gestione delle installazioni per le docce
Con l’entrata in vigore, lo scorso 1° maggio 2017, della revisione totale della legislazione federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sulla base della Legge sulle derrate alimentari del 20 giugno 2014 (LDerr, RS 817.0), il campo di applicazione della stessa è stato esteso anche all’acqua utilizzata per le docce e le piscine. I requisiti che devono essere soddisfatti sono descritti nell’Ordinanza sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11) del 16 dicembre 2016.
L’acqua per le docce diventa così un “oggetto d’uso” secondo la definizione ai sensi della Legge e deve rispondere a determinati requisiti. Non si parla dell’acqua domestica, né di quella da bere, bensì si intende l’acqua di impianti accessibili al pubblico, destinata ad entrare in contatto con il corpo umano, di ospedali, case di cura o alberghi.Questo significa pertanto che la verifica della conformità legale dell’acqua per le docce e degli impianti per la sua produzione è di competenza del Laboratorio cantonale. Per facilitare il lavoro dei responsabili degli impianti sono stati pubblicati dal Laboratorio cantonale dei modelli di manuale per l’autocontrollo, fra cui un modello per coloro che gestiscono installazioni per le docce.
Qualora vi fosse la presenza di un caso di malattia all’interno di una struttura sanitaria, questo continuerà a essere notificato all’Ufficio del medico cantonale secondo quanto richiesto dall’Ordinanza sulle epidemie (OEp, RS 818.101.1) il quale trasmetterà poi la segnalazione al Laboratorio cantonale per gli accertamenti di sua competenza.
Descrizione della malattia
Documenti UFSP
Formazione
Malattia a dichiarazione obbligatoria
- entro 7 giorni
- Formulario per la dichiarazione