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Revisione LSan - Implicazioni per Terapisti complementari / Naturopati

L'anno 2018 è caratterizzato da un’importante revisione legislativa parziale della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria; LSan) del 18 aprile 1989 (revisione in vigore dal 01.09.2018).

Riassumiamo brevemente le più importanti novità che riguardano l'esercizio dell’attività di terapista complementare e naturopata.

Nota bene:

A partire dall’01.09.2018 il naturopata con diploma federale e il terapista complementare con diploma federale fanno parte a tutti gli effetti degli operatori sanitari ai sensi dell’art. 54 lett. b) LSan e non più dei terapisti complementari con attestato cantonale

Si tratta di una naturale conseguenza dei nuovi diplomi federali promossi dall'Organizzazione del mondo del lavoro terapia complementare con diploma federale (OmL TC) e dall'Organizzazione del mondo del lavoro della medicina alternativa svizzera (OmL MA), approvati dal SEFRI nel 2015

Cosa cambia:

Per i terapisti complementari che il 31.08.2018 erano già in possesso dell'autorizzazione di libero esercizio:

Non cambia nulla: potranno continuare come finora e a tempo indeterminato ad esercitare i metodi che hanno notificato prima del 01.09.2018 all’Ufficio di sanità, anche se questi dovessero rientrare tra metodi per i quali i nuovi terapisti complementari devono possedere il diploma federale o quello di arteterapeuta (art. 102d cpv. 3 LSan).

L’osteopatia non potrà per contro più essere praticata nell'ambito dell'autorizzazione di terapista complementare dal momento in cui scadrà il relativo nulla osta. L'osteopata deve infatti ottenere la specifica autorizzazione di libero esercizio.

Per i terapisti complementari/naturopati che chiedono l'autorizzazione di libero esercizio dal 01.09.2018

I terapisti complementari/naturopati che desiderano praticare i metodi che rientrano tra quelli di competenza dei diplomati federali devono per contro in essere in possesso del corrispondente diploma federale.

Il conseguimento dello stesso é legato all'ottenimento del certificato settoriale OmL, a una successiva pratica professionale di 2 anni e al superamento dell'esame professionale superiore.

Il periodo di pratica sotto supervisione/mentorato deve essere svolto alle condizioni indicate nell'art. 58b Legge sanitaria. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla pratica sotto supervisione/mentorato per terapista complementare, naturopata e arteterapeuta

Ulteriori informazioni utili:

I Supervisori ammessi dall'OmL TC svolgono la supervisione della pratica professionale terapeutica complementare richiesta nell'ambito dell'ammissione all'Esame Professionale Superiore per Terapiste/i Complementari.

I mentori ammessi dall'OmL MA svolgono la supervisione della pratica professionale richiesta nell'ambito dell'ammissione all'Esame Professionale Superiore per Naturopati.

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