Terapista complementare - Frequently Asked Questions FAQ
Per verificare se un operatore sanitario è autorizzato al libero esercizio in Ticino di consultare l'apposita pagina web "albi"
- Agopressione terapia
- Ayurveda terapia
- Cinesiterapia e terapia corporea
- Euritmia Terapeutica
- Eutonia
- Integrazione strutturale
- Kinesiologia
- Polarity
- Rebalancing
- Riflessoterapia
- Shiatsu
- Tecnica Alexander
- Terapia craniosacrale
- Terapia del respiro
- Terapia Feldenkrais
- Terapia per il massaggio su meridiani d’agopuntura
- Yoga terapia
Deve ottenere l’autorizzazione al libero esercizio di terapista complementare cantonale inoltrando istanza secondo la procedura indicata alla voce sportello del presente sito web.
Bisogna rivolgersi alla competente Organizzazione del mondo del lavoro per terapisti complementari (OmL TC)
Bisogna rivolgersi alla competente Organizzazione del mondo del lavoro della medicina alternativa svizzera (OmL MA)
Inoltrare comunicazione scritta al nostro ufficio allegando un’autocertificazione per terapista complementare compilata e sottoscritta
Il terapista complementare o naturopata che ha ottenuto il diploma federale può praticare attività a titolo dipendente anche senza ottenere l’autorizzazione di libero esercizio (art. 54 della Legge sanitaria - LSan). Vigono tuttavia i seguenti obblighi del datore di lavoro.
Il terapista complementare cantonale deve sempre ottenere l’autorizzazione di libero esercizio sia per svolgere attività a titolo indipendente che a titolo dipendente – vedi art. 63 LSan
Si, ci sono diversi i limiti da rispettare e da considerare - vedi artt. 63b) e 63c) della Legge sanitaria.
Inoltre non può essere invaso il campo d’attività di altre professioni sanitarie regolamentate e a sé stanti (vedi art. 54 della LSan).
Il terapista complementare può praticare metodi terapeutici considerati “invasivi” unicamente su preavviso favorevole dell’Ufficio del medico cantonale e se regolarmente autorizzato.
Terapie che prevedono sanguinamenti eventualmente anche sottocutanei; punzioni; tutti i casi di perforazione della pelle e/o mucose; qualunque prestazione con sostanza tossica o per mezzo di energia termica che possono irritare o danneggiare la pelle, le mucose e qualsiasi altro organo; qualunque introduzione di strumenti, apparecchiature o anche solo parti anatomiche all’interno di cavità corporee; l’uso di apparecchiature elettriche; l’uso di raggi ionizzanti o di sostanze terapeutiche, ecc..
Il terapista complementare può praticare unicamente i metodi che ha segnalato al momento della sua istanza e quelli successivamente regolarmente segnalati al nostro ufficio.
Ricordiamo che se i metodi non sono stati debitamente segnalati prima del 31.08.2018 all'Ufficio di sanità, le terapie di competenza del Terapista complementare con diploma federale e del Naturopata con diploma federale NON possono essere più praticate.
Nel caso in cui l'autorizzazione al libero esercizio giunga a scadenza e intende continuare a praticare l'attività regolamentata, l'operatore è ad inoltrare regolare richiesta di rinnovo tramite l'apposita pagina del sito web dell'Ufficio di sanità con 3 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza indicata.
No, l’operatore che intende praticare attività nel campo delle terapie alternative deve ottenere la specifica autorizzazione di libero esercizio.
Unicamente il medico autorizzato al libero esercizio può praticare attività nell’ambito delle terapie alternative senza una specifica autorizzazione di terapista complementare.
No, al terapista complementare cantonale non è permesso prescrivere e somministrare medicamenti.Fanno eccezione i prodotti appartenenti alle categorie D ed E (Ordinanza sui medicamenti OM art.22 e segg e art. 63b cpv.2 lett.g) LSan).
La dispensazione (vendita al paziente) é permessa unicamente al farmacista e al medico veterinario.
La pubblicità è consentita ritenuti i limiti dell’art. 70 della Legge sanitaria, maggiori informazioni sono disponibili QUI
Questi metodi non sono considerati trattamenti sanitari.
L'Ufficio di sanità non rilascia autorizzazioni per svolgere attività ritenute non sanitarie; ricordiamo che l’attività non può invadere il campo d’attività del massaggiatore medicale, fisioterapista o simili e non può essere svolta su persone malate.
Unicamente dopo aver ottenuto l’accordo formale in tal senso da parte dell’ispettore dell'Ufficio di sanità; per maggiori informazioni telefonare allo +41 91 8143056.
Gli spazi destinati alla professione di terapista complementare devono essere ben distinti e separati dagli spazi destinati all’attività di medico.
Si, il terapista complementare è tenuto a compilare una cartella sanitaria per ogni paziente ove devono essere indicati, le generalità, il tipo di trattamento eseguito, le prestazioni effettuate, le date di inizio e di conclusione del trattamento nonché la data di ogni consultazione. (artt. 64 e 67 LSan)
Le cartelle devono essere conservate in locali adeguati all’esercizio della propria attività nel Cantone, quantomeno in un locale sicuro (chiuso a chiave), su supporto cartaceo e/o su un sistema informatico sicuro per la documentazione sanitaria in formato elettronico e che fornisca la garanzia che le cartelle possono essere conservate per i 10 anni previsti dalla Legge.
Se intende utilizzare unicamente cartelle sanitarie informatizzate queste devono essere conservate su un dispositivo accessibile solo con password e utilizzando un software professionale di documentazione sanitaria che permetta la tracciabilità delle annotazioni. Occorre inoltre effettuare dei backup regolari su un supporto fisico distinto e anch’esso criptato