Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Doping

È vietato:

"somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l'aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell'animale" (Art. 16 cpv. 2 lett. g OPAn) e

"partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive" (Art. 16 cpv. 2 lett. h OPAn)

Inoltre:

"L'autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l'esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori (Art. 16 cpv. 3 OPAn).