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Autorizzazione

I cani nati dopo il 1° aprile 2009 appartenenti alle razze sottoposte a restrizioni o ai relativi incroci, sono soggetti all'obbligo  di autorizzazione di detenzione. I detentori di questi cani devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto.

Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

I cani delle razze Presa canario e Saarloos sono soggetti a restrizioni nel caso in cui il detentore ne voglia entrare in possesso dopo il 1 gennaio 2026.

Richiesta e requisiti

  • La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio unitamente all'estratto del casellario giudiziale.
  • Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn. Preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale.
  • L'Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell'autorizzazione.

Il costo dell'autorizzazione è stato fissato a 350.- CHF.

Deroghe

Non sottostà all'obbligo di richiesta di autorizzazione la detenzione:

  • di cani degli organi di polizia, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell'esercito durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità; 
  • assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'OMAI;  
  • di cani detenuti temporaneamente dagli enti per il soccorso animali riconosciuti dallo Stato; 
  • occasionale di cani da parte di terzi sotto la responsabilità del detentore autorizzato.