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Commento alle prescrizioni sanitarie

A dipendenza del Paese di importazione occorre rispettare delle precise condizioni per importare un animale in Svizzera. In questo elenco vengono spiegati i motivi per i quali queste condizioni sono state introdotte nella legislazione e devono essere rispettate.

La base legale principale è costituita dalla Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia del 28 novembre 2014 (OITEAc).
 

Identificazione (art. 8 OITEAc)

Un'identificazione sicura è indispensabile per poter attribuire in modo certo ed inequivocabile il passaporto, i certificati di vaccinazione, eventuali risultati di analisi di laboratorio e ogni altro documento ad un determinato animale. Il metodo di identificazione internazionalmente riconosciuto è quello del microchip. Pure riconosciuto è il tatuaggio ben leggibile effettuato prima del 3 luglio 2011.

Gli animali devono essere identificati prima di qualsiasi vaccinazione e prima del rilascio del passaporto o di altri documenti ufficiali.

Per gli animali non ancora registrati nell'anagrafe canina svizzera, il numero di microchip dev'essere notificato all'anagrafe canina AMICUS tramite il proprio veterinario entro 10 giorni dopo l'importazione (art. 17b OFE).

VACCINAZIONE ANTIRABBICA (ART. 11 OITEAC)

Con la vaccinazione l'animale produce gli anticorpi che lo proteggono da un'eventuale infezione. Occorre considerare i seguenti aspetti importanti:

  • animali troppo giovani, di età inferiore alle 12 settimane, non sono in grado di formare una buona immunità a causa del sistema immunitario non ancora sufficientemente sviluppato e, se la madre è vaccinata, a causa della presenza di anticorpi maternali, che neutralizzano parzialmente l'azione del vaccino
  • dopo la vaccinazione, la formazione degli anticorpi richiede del tempo, almeno 2-3 settimane
  • la durata dell'immunità prodotta con la vaccinazione dipende dal vaccino utilizzato ed è indicata nelle istruzioni del farmaco. Per la vaccinazione antirabbica l'azione si estende di regola a due-tre anni. Tale termine dev'essere registrato dal veterinario nel passaporto (Svizzera, Paesi UE) rispettivamente nel libretto delle vaccinazioni (altri Paesi)
  • per i motivi indicati, la vaccinazione regolare prevede l'età minima dell'animale di 12 settimane e un periodo di attesa di 21 giorni prima dell'importazione.

Dichiarazione per deroga all'obbligo della vaccinazione antirabbica (OITEAc art. 12, cpv. 3)

A titolo di eccezione, possono essere importati animali

  • di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica oppure
  • di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica senza ossequiare al termine di attesa di 21 giorni

alle seguenti condizioni:

  • l'allevatore attesta che, sin dalla nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia. Questa dichiarazione non è possibile nel caso di trovatelli oppure se il detentore precedente non ha potuto constatare personalmente che questa condizione è soddisfatta (esempio acquisto da venditori non conosciuti, da rivenditori e intermediari, ecc.); oppure
  • i cuccioli accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e - in base al passaporto o a un attestato veterinario - risulta che la madre è stata vaccinata contro la rabbia prima di partorire gli animali.

Per le attestazioni sopraindicate si invita ad utilizzare il formulario seguente:

ATTENZIONE: alcuni Stati e/o Regioni non permettono il commercio di cani di età inferiore 90 giorni. In questi casi la deroga non è applicabile perché fanno stato le disposizioni del paese di provenienza degli animali.

PASSAPORTO (ART. 9 OITEAC)

Il passaporto è il documento ufficiale che raccoglie tutte le informazioni necessarie per attestare:

  • l'identità degli animali
  • la sua proprietà
  • le vaccinazioni effettuate, in particolare quella antirabbica
  • eventuali risultati di analisi di laboratorio (titolazione degli anticorpi dopo vaccinazione antirabbica)
  • eventuali trattamenti contro l'echinococco richiesti da determinati paesi
  • eventuali autorizzazioni rilasciate dall'USAV
  • eventuali legalizzazioni necessarie per l'esportazionein determinati paesi

Il 24 dicembre 2014 è entrata in vigore un nuovo passaporto, con un formato leggermente diverso rispetto a quello precedente. Nel nuovo passaporto i dati sulla identificazione dell'animale sono plastificati per evitare ogni possibile falsificazione. I passaporti rilasciati precedentemente sono validi fino alla morte dell'animale.

Certificato veterinario (art. 10 OITEAc)

Il certificato veterinario è necessario per gli animali provenienti da paesi che non hanno introdotto l'obbligatorietà del passaporto. Deve essere sempre compilato da un veterinario ufficiale. La sua validità è di

  • 10 giorni, e scade al momento del controllo doganale, in caso di importazione diretta attraverso gli aeroporti di Zurigo, Basilea o Ginevra
  • quattro mesi, in caso di importazione attraverso uno Stato membro dell'Ue, la Norvegia o l'Islanda

TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI (ART. 15 OITEAC)

Per accertare se una vaccinazione ha avuto successo, è necessario misurare la concentrazione degli anticorpi nel sangue degli animali vaccinati. Il prelievo di sangue deve essere effettuato al più presto 30 giorni dopo la vaccinazione. Il laboratorio di analisi è quello della Centrale svizzera della rabbia a Berna. La concentrazione (o titolo) di anticorpi si misura in unità internazionali per millilitro (U.I.). Il titolo minimo richiesto è di 0.5 U.I./ml.

Autorizzazione dell'USAV (art. 14 cpv. 4 OITEAc)

Per l'importazione diretta di un animale da un paese a rischio di rabbia attraverso gli aeroporti internazionali di Zurigo, Basilea o Ginevra, è necessaria l'autorizzazione dell'USAV. Per la richiesta occorre scaricare l'apposito formulario:  

L'autorizzazione è registrata nel passaporto per animali da compagnia, alla pagina 41.

In caso di reimportazione, il veterinario può estendere la validità dell'autorizzazione senza dover sottoporre nuovamente una domanda all'USAV.

Se il rientro in Svizzera avviene attraverso un posto doganale dell'Unione Europea (es. aeroporto della Malpensa, porto di Genova, ecc.), l'autorizzazione dell'USAV non è richiesta. In questo caso fanno stato le condizioni di importazione dell'UE, analoghe a quelle elvetiche.

TEMPI DI ATTESA

I tempi di attesa sono determinati in parte da motivi procedurali (pratiche amministrative, tempi necessari per le analisi di laboratorio) e in parte per motivi di ordine biologico. La seguente tabella ci dà la possibilità di stabilire i tempi necessari per una procedura di importazione.

motivotempo necessario
età minima dell'animale per la vaccinazione antirabbica (formazione di un sistema immunitario abbastanza forte)12 settimane
tempo di attesa dopo la prima vaccinazione prima di poter importare un animale (formazione degli anticorpi)21 giorni
tempo di attesa per la titolazione degli anticorpi dopo la vaccinazione (necessario per la produzione degli anticorpi dopo la vaccinazione)30 giorni

Tempo di attesa dopo il prelievo di sangue per la titolazione degli anticorpi, prima che un animale proveniente da un paese a rischio di rabbia possa essere importato in Svizzera (margine di sicurezza in caso di contatto con animali rabidi prima dell'immunizzazione nel paese di provenienza).

Non si applica agli animali di origine svizzera e reimportati per esempio dopo un periodo di ferie.

3 mesi
Tempo di attesa per la titolazione degli anticorpi, in Svizzeracirca 10 giorni
Tempo di attesa per la titolazione degli anticorpi, all'esterotempi anche relativamente lunghi; rivolgersi alle autorità veterinarie locali