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Zone di sequestro

L'ordinanza federale sulle epizoozie prescrive l'istituzione di zone di sequestro dopo l'apparizione di casi di peste americana e di peste europea delle api.

La proposta di sequestro compete agli ispettori degli apiari sulla base di accertamenti clinici e di analisi di laboratorio.

Il sequestro si estende su una superficie di 2 km di raggio attorno al focolaio di malattia in caso di peste americana, rispettivamente di 1 km in caso di peste europea (art. 269 e segg OFE).

All'interno delle zone di sequestro: 

  • sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi;
  • gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati.

La revoca del sequestro avviene al più presto due mesi (peste americana) rispettivamente un mese dopo l'apparizione della malattia, sulla base del controllo degli apiari ubicati all'interno delle aree interessate.