L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).
Una durata di contribuzione senza lacune comporta una rendita AVS completa. Si parla di durata di contribuzione completa se si possono conteggiare periodi contributivi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età fino alla data in cui matura il diritto alla rendita.
Chi ha figli riceve accrediti per compiti educativi. Le persone che assistono parenti in linea ascendente o discendente oppure fratelli possono richiedere accrediti per compiti assistenziali.
La base di calcolo è sempre costituita dal RAM, che è ottenuto sommando i salari (comunicati dalle Casse di compensazione che tengono un conto a nome dell'assicurato) rivalutati (per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei salari) e gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali, divisi per il numero di anni di contribuzione.
Sulla base del reddito annuo medio determinante (RAM) così stabilito e della relativa scala delle rendite viene quindi calcolata la rendita.
A seconda del rapporto tra la somma degli anni di contribuzione rispetto alla propria classe d'età, si applica una diversa scala delle rendite. Le prestazioni sotto forma di rendite aumentano proporzionalmente agli anni di contribuzione.
Le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita dell'AI sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi della rendita d'invalidità, se ne deriva un vantaggio all'assicurato.
Gli importi indicati di seguito sono validi dal 1° gennaio 2023.
Importi di rendita ordinaria di vecchiaia - AVS e d'invalidità – AI. Gli importi si riferiscono alla scala completa di rendita (scala 44) con i relativi importi di Reddito Annuo Medio (RAM):
Importo minimo con RAM da fr. 0 fino a fr. 14'700 | Importo con RAM da fr. 88'200 | Importo massimo per una coppia di coniugi |
1'225 mensili | 2'450 mensili | 3'675 mensili |
Le lacune contributive accumulate ad esempio in seguito ad un soggiorno all'estero possono essere compensate con il conteggio dei contributi versati prima del compimento del 21° anno d'età (conteggio degli anni giovanili), con il conteggio dei cosiddetti anni supplementari per lacune precedenti il 1° gennaio 1979 o con il conteggio degli ultimi mesi di contributi prima del pensionamento.
No, infatti in questo caso si tratta di un contributo di solidarietà di beneficiari di rendita all’assicurazione sociale AVS.
Servizio rendite
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