L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).
Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne o posticiparne il godimento.
Deposito della domanda
Il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo. Conseguentemente, la richiesta deve pervenire entro il mese precedente l'inizio del pagamento anticipato della rendita desiderata. Non è previsto un effetto retroattivo.
Versamento anticipato della rendita
A partire dal 1° gennaio 2024 la rendita AVS può essere riscossa in qualsiasi mese tra i 63 e i 65 anni (62 per le donne della generazione transitoria nate tra il 1961 e il 1969). Sarà inoltre possibile percepire solo una parte della rendita prima della riscossione della rendita completa. La riforma offre quindi una maggiore flessibilità, sia per abbandonare gradualmente la vita lavorativa prima dell'età di riferimento, sia per continuare a lavorare dopo l'età di riferimento.
È possibile anticipare parzialmente il versamento della rendita. La parte anticipata della rendita può essere espressa in percentuale (tra un minimo del 20% e non più dell'80%; oltre corrisponde alla rendita intera anticipata) o in franchi.
È possibile una sola modifica (aumento della parte anticipata) durante il periodo di anticipazione, con un preavviso di un mese. La modifica avrà effetto solo per il futuro.
Le aliquote di riduzione ordinarie, in funzione del periodo di anticipo, sono indicate qui.
Le donne della generazione transitoria potranno beneficiare di aliquote di riduzione preferenziali.
Le aliquote di riduzione preferenziali saranno graduate in base al reddito e al numero di mesi o anni di pensionamento anticipato e sono indicate qui.
Attenzione:
Le donne nate nel 1961 e 1962 e che desiderano anticipare la rendita di vecchiaia, saranno soggette alle aliquote di riduzione "ordinarie" fino al 31 dicembre 2024. In seguito beneficeranno delle aliquote speciali a partire dal 1° gennaio 2025, per tutta la vita (ricalcolo d'ufficio da parte della Cassa di compensazione).
Durante il periodo di pagamento anticipato della rendita non sarà concessa alcuna rendita per i figli.
Poiché il pensionamento anticipato comporta un periodo di contributi incompleti, l'importo della rendita sarà ridotto. Al raggiungimento dell'età di riferimento, è possibile richiedere il ricalcolo della rendita. I contributi versati fino all'età di riferimento potrebbero potenzialmente dare diritto a una rendita completa (senza lacune).
Gli assicurati che anticipano la rendita di vecchiaia, sono obbligati a pagare i contributi fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
Deposito della domanda
Il rinvio deve essere fatto valere entro un anno dal riconoscimento del diritto alla rendita.
Versamento della rendita rinviata
Le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria possono rinviare da un minimo di un anno a un massimo di cinque la riscossione della loro rendita. Alla rendita posticipata viene aggiunto un supplemento mensile che può variare da un minimo del 5.2% a un massimo del 31.5%, a dipendenza della durata del rinvio.
All'età di riferimento è possibile richiedere un rinvio parziale della rendita di vecchiaia. L'importo del rinvio può essere espresso in percentuale (minimo 20% e massimo 80%) o in franchi. Durante il periodo di rinvio è possibile diminuire la percentuale di rinvio scelta inizialmente una sola volta, con un preavviso di un mese e valido unicamente per il futuro.
Nota bene: nel caso di una combinazione di pagamento anticipato e rinvio, è possibile effettuare una sola modifica tra l'inizio del pagamento della rendita anticipata e i 5 anni successivi di rinvio.
Per le persone che hanno scelto di rinviare il versamento della rendita di vecchiaia e che continuano ad esercitare un’attività lucrativa, sussiste l’obbligo di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG. Solo i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) non devono più essere pagati.
È ora possibile contribuire sull'intero reddito: la franchigia di 1.400 franchi al mese (16.800 franchi all'anno) è facoltativa.
Servizio rendite
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