L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).
Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne o posticiparne il godimento.
Deposito della domanda
Il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo. Conseguentemente, se una persona deposita la richiesta solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 o 63 anni (donne) oppure 63 o 64 anni (uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno successivo.
Versamento anticipato della rendita
La rendita di vecchiaia può essere anticipata di uno o due anni.
Per ogni anno di anticipo, vi è una riduzione del 6.8%.
Gli uomini possono richiedere la rendita a 63 o 64 anni, le donne a 62 o 63 anni. Durante il periodo di anticipo non vengono versate eventuali rendite per figli.
Gli assicurati che anticipano la rendita di vecchiaia, sono obbligati a pagare i contributi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. I contributi pagati in questo periodo non sono più considerati per il calcolo della rendita.
Deposito della domanda
Il rinvio deve essere fatto valere entro un anno dal riconoscimento del diritto alla rendita.
Versamento della rendita rinviata
Le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria possono rinviare da un minimo di un anno a un massimo di cinque la riscossione della loro rendita. Alla rendita posticipata viene aggiunto un supplemento mensile che può variare da un minimo del 5.2% a un massimo del 31.5%, a dipendenza della durata del rinvio.
Per le persone che hanno scelto di rinviare il versamento della rendita di vecchiaia e che continuano ad esercitare un’attività lucrativa, sussiste l’obbligo di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG. Solo i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) non devono più essere pagati.
La quota esente in questi casi è di fr. 1'400.- al mese, oppure fr. 16'800.- all’anno.
Servizio rendite
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