Contributi di miglioria e di canalizzazione
Generalità
Le procedure che disciplinano il prelievo dei contributi di miglioria e dei contributi per la costruzione di opere di evacuazione e depurazione delle acque sono stabilite da due distinte leggi cantonali: la Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM) e la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LAIA).
Entrambe le procedure si svolgono in buona parte davanti alle autorità comunali. Al Tribunale di espropriazione compete unicamente di verificare, su ricorso, se il prospetto dei contributi allestito e pubblicato dall'esecutivo comunale (comprendente l'elenco dei contribuenti e gli oneri tra loro ripartiti) è conforme al diritto. Per fare ciò il Tribunale esamina liberamente sia i fatti che il diritto; tuttavia, data la vasta autonomia di cui gode il comune in queste materie, esso si impone moderazione e riserbo nel rivedere il calcolo e i criteri di ripartizione.
Indicazioni pratiche
- Oggetto di ricorso davanti al Tribunale di espropriazione possono essere soltanto le decisioni emanate dal Municipio sul reclamo interposto dal contribuente contro il prospetto dei contributi.
- Il ricorso deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla data d'intimazione della decisione del Municipio.
- Il ricorso non sospende l'esigibilità del contributo.
- L'atto di ricorso, scritto in lingua italiana e presentato in tre copie, deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente nonché la sua firma o quella di un suo rappresentante.
- Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
- Quale motivazione il ricorrente può far valere la violazione del diritto o l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione.
Costituisce una violazione del diritto:
- l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa;
- la violazione di una norma essenziale di procedura;
- l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto;
- l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento.
Non possono però essere rimesse in discussione questioni già decise dal legislativo comunale come ad esempio:
- il progetto dell'opera;
- i crediti per l'opera stanziati conformemente alla LOC;
- la quota di prelievo dei contributi.
La LALIA (art. 103 cpv. 2) stabilisce in particolare che il gravame può essere diretto contro:
- il principio dell'assoggettamento;
- l'ammontare del contributo;
- l'elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto.
- Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova (art. 63 LPamm).
- Le decisioni del Tribunale di espropriazione sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.