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Stime immobiliari


Generalità

La procedura di accertamento dei valori di stima della sostanza immobiliare è retta dalla Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst) e dal relativo Regolamento d'applicazione del 19 dicembre 1997 (RALst).

A norma dell'art. 37 Lst, il Tribunale di espropriazione giudica i ricorsi interposti contro le decisioni rese su reclamo dall'Ufficio stima (US). Esso esamina liberamente i fatti ed il diritto, non è vincolato dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione impugnata anche a danno del medesimo.

Indicazioni pratiche

  • Il ricorso deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla data d'intimazione della decisione dell'US (art. 37 cpv. 2 Lst).
  • Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 37 cpv. 4 Lst).
  • L'atto di ricorso, scritto in lingua italiana, deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente nonché la sua firma o quella di un suo rappresentante (artt. 8 e 46 LPamm).
  • Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento (art. 46 cpv. 3 LPamm).
  • Quale motivazione il ricorrente può far valere la violazione del diritto o l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (artt. 61 e 62 LPamm).

    Costituisce in particolare violazione del diritto:

    • l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa;
    • la violazione di una norma essenziale di procedura;
    • l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto;
    • l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento.
  • Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova (art. 37 cpv. 3 Lst).
  • Il Tribunale di espropriazione statuisce in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'US ha emanato la sua decisione.
  • Il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst).
  • La tassa di giustizia è a carico del soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst).
  • Le decisioni del Tribunale di espropriazione sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo (art. 39 cpv. 2 Lst).