Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
1. l'ente espropriante presenta al Tribunale un'istanza di avvio della procedura accompagnata dagli atti espropriativi comprendenti:
2. il Presidente del Tribunale ordina la pubblicazione degli atti espropriativi
3. ricevuta l’ordinanza di pubblicazione e prima di dare avvio alla pubblicazione, l’ente espropriante provvede:
4. durante il periodo di pubblicazione ogni interessato ha la facoltà di trasmettere al Tribunale di espropriazione le sue richieste (opposizione all'espropriazione, domanda di modifica dei piani espropriativi, pretese di indennità);
5. se l'espropriato e l'espropriante sottoscrivono un accordo espropriativo (art. 43 Lespr), il Presidente del Tribunale stralcia dai ruoli la procedura; altrimenti: il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima convocando le parti per un tentativo di conciliazione;
6. qualora l'espropriato si sia opposto all'espropriazione o abbia chiesto la modifica dei piani espropriativi il Tribunale statuisce dapprima su tali questioni in un giudizio appellabile al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM);
7. dopo la crescita in giudicato di quest'ultimo giudizio il Tribunale stima i diritti espropriandi e stabilisce l'indennità espropriativa in una sentenza anch'essa appellabile al TRAM;
8. l'espropriante (di regola per il tramite dell'Ufficio del registro fondiario) paga l'indennità espropriativa fissata nell'accordo espropriativo o nella sentenza del Tribunale e diviene così titolare dei diritti espropriati;
9. su istanza dell'espropriante (dopo la misurazione particellare definitiva) l'Ufficio del registro fondiario iscrive a registro fondiario l'avvenuto trapasso di proprietà.
1. dopo la contemporanea pubblicazione degli atti espropriativi (v. sopra) e del progetto stradale (art. 18 LStr) – a sua volta preceduta dalla picchettazione, dalla notifica degli avvisi personali e dagli avvisi sul Foglio ufficiale e all’albo comunale secondo gli art. 18 e seguenti LStr – l'ente espropriante presenta al Tribunale un'istanza di avvio della procedura espropriativa accompagnata dai seguenti documenti:
2. se l'espropriato e l'espropriante hanno sottoscritto o sottoscrivono un accordo espropriativo (art. 43 Lespr), il Presidente del Tribunale stralcia dai ruoli la procedura; altrimenti: il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima convocando le parti per un tentativo di conciliazione;
3. qualora l'espropriato si sia opposto all'espropriazione o abbia chiesto la modifica dei piani espropriativi il Tribunale statuisce dapprima su tali questioni in un giudizio appellabile al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM);
4. dopo la crescita in giudicato di quest'ultimo giudizio il Tribunale stima i diritti espropriandi e stabilisce l'indennità espropriativa in una sentenza anch'essa appellabile al TRAM;
5. l'espropriante (di regola per il tramite dell'Ufficio del registro fondiario) paga l'indennità espropriativa fissata nell'accordo espropriativo o nella sentenza del Tribunale e diviene così titolare dei diritti espropriati;
6. su istanza dell'espropriante (dopo la misurazione particellare definitiva) l'Ufficio del registro fondiario iscrive a registro fondiario l'avvenuto trapasso di proprietà.
1. colui che si ritiene espropriato notifica le proprie pretese nei confronti dell'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita (l'istanza può essere trasmessa a quest'ultimo, il quale in caso di disaccordo la trasmette al Tribunale, oppure direttamente al Tribunale);
2. ove la pretesa sia contestata, il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima;
3. il Tribunale giudica sull'esistenza dell'espropriazione materiale e stabilisce, se del caso, l'indennità espropriativa in una sentenza appellabile al Tribunale cantonale amministrativo;
4. l'ente espropriante paga l'eventuale indennità espropriativa stabilita nella sentenza.