Espropriazioni
Fasi della procedura di espropriazione formale
per l’occupazione temporanea e l’acquisizione di proprietà fondiaria, di diritti reali limitati o di diritti personali relativi a fondi in vista dell'attuazione di opere di interesse pubblico non soggette alla Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LSt
- l'ente espropriante presenta al Tribunale un'istanza di avvio della procedura accompagnata dagli atti espropriativi comprendenti:
- Il progetto dell’opera e la relazione tecnica (dai quali risultino la natura dell’opera, l’ubicazione, l’estensione e il costo) nonché, se già esistente, la licenza edilizia (ev. con l’attestazione di crescita in giudicato);
- il piano delle espropriazioni (dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e le rettifiche dei confini);
- le tabelle di espropriazione (una per ogni espropriato) con le relative offerte di indennità;
- il Presidente del Tribunale ordina la pubblicazione degli atti espropriativi
- ricevuta l’ordinanza di pubblicazione e prima di dare avvio alla pubblicazione, l’ente espropriante provvede:
- alla picchettazione delle modifiche dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 23 Lespr;
- alla notifica, a tutti i titolari dei diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti, di un avviso personale ai sensi dell’art. 25 Lespr accompagnato dal relativo estratto del piano delle espropriazioni nonché dalla relativa tabella di espropriazione con offerta di indennità;
- a un avviso sul Foglio ufficiale e all’albo comunale.
- durante il periodo di pubblicazione ogni interessato ha la facoltà di trasmettere al Tribunale di espropriazione le sue richieste (opposizione all'espropriazione, domanda di modifica dei piani espropriativi, pretese di indennità);
- se l'espropriato e l'espropriante sottoscrivono un accordo espropriativo (art. 43 Lespr), il Presidente del Tribunale stralcia dai ruoli la procedura; altrimenti: il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima convocando le parti per un tentativo di conciliazione;
- qualora l'espropriato si sia opposto all'espropriazione o abbia chiesto la modifica dei piani espropriativi il Tribunale statuisce dapprima su tali questioni in un giudizio appellabile al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM);
- dopo la crescita in giudicato di quest'ultimo giudizio il Tribunale stima i diritti espropriandi e stabilisce l'indennità espropriativa in una sentenza anch'essa appellabile al TRAM;
- l'espropriante (di regola per il tramite dell'Ufficio del registro fondiario) paga l'indennità espropriativa fissata nell'accordo espropriativo o nella sentenza del Tribunale e diviene così titolare dei diritti espropriati;
- su istanza dell'espropriante (dopo la misurazione particellare definitiva) l'Ufficio del registro fondiario iscrive a registro fondiario l'avvenuto trapasso di proprietà.
Fasi della procedura di espropriazione formale
per l’occupazione temporanea e l’acquisizione di proprietà fondiaria, di diritti reali limitati o di diritti personali relativi a fondi in vista dell'attuazione di opere di interesse pubblico soggette alla Legge sulle strade del 23 marzo 1983
- dopo la contemporanea pubblicazione degli atti espropriativi (v. sopra) e del progetto stradale (art. 18 LStr) – a sua volta preceduta dalla picchettazione, dalla notifica degli avvisi personali e dagli avvisi sul Foglio ufficiale e all’albo comunale secondo gli art. 18 e seguenti LStr – l'ente espropriante presenta al Tribunale un'istanza di avvio della procedura espropriativa accompagnata dai seguenti documenti:
- il progetto dell’opera e la relazione tecnica (dai quali risultino la natura dell’opera, l’ubicazione, l’estensione e il costo) nonché la decisione di approvazione del progetto stradale (art. 23 e 34 LStr) con la relativa attestazione di crescita in giudicato;
- il piano delle espropriazioni (dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e le rettifiche dei confini);
- le tabelle di espropriazione (una per ogni espropriato) con le relative offerte di indennità;
- le eventuali richieste degli espropriati (opposizione all'espropriazione, domanda di modifica dei piani espropriativi, pretese di indennità)
- gli eventuali accordi espropriativi (art. 43 Lespr) sottoscritti dopo l’avvio della pubblicazione;
- se l'espropriato e l'espropriante hanno sottoscritto o sottoscrivono un accordo espropriativo (art. 43 Lespr), il Presidente del Tribunale stralcia dai ruoli la procedura; altrimenti: il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima convocando le parti per un tentativo di conciliazione;
- qualora l'espropriato si sia opposto all'espropriazione o abbia chiesto la modifica dei piani espropriativi il Tribunale statuisce dapprima su tali questioni in un giudizio appellabile al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM);
- dopo la crescita in giudicato di quest'ultimo giudizio il Tribunale stima i diritti espropriandi e stabilisce l'indennità espropriativa in una sentenza anch'essa appellabile al TRAM;
- l'espropriante (di regola per il tramite dell'Ufficio del registro fondiario) paga l'indennità espropriativa fissata nell'accordo espropriativo o nella sentenza del Tribunale e diviene così titolare dei diritti espropriati;
- su istanza dell'espropriante (dopo la misurazione particellare definitiva) l'Ufficio del registro fondiario iscrive a registro fondiario l'avvenuto trapasso di proprietà.
Fasi della procedura di espropriazione materiale
(in caso di restrizione legale della proprietà avente effetti equivalenti all'espropriazione )
- colui che si ritiene espropriato notifica le proprie pretese nei confronti dell'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita (l'istanza può essere trasmessa a quest'ultimo, il quale in caso di disaccordo la trasmette al Tribunale, oppure direttamente al Tribunale);