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Espropriazioni

A. Fasi della procedura di espropriazione formale per l’occupazione temporanea e l’acquisizione di proprietà fondiaria, di diritti reali limitati o di diritti personali relativi a fondi in vista dell'attuazione di opere di interesse pubblico non soggette alla Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr)

1. l'ente espropriante presenta al Tribunale un'istanza di avvio della procedura accompagnata dagli atti espropriativi comprendenti:

  • il progetto dell’opera e la relazione tecnica (dai quali risultino la natura dell’opera, l’ubicazione, l’estensione e il costo) nonché, se già esistente, la licenza edilizia (ev. con l’attestazione di crescita in giudicato);
  • il piano delle espropriazioni (dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e le rettifiche dei confini);
  • le tabelle di espropriazione (una per ogni espropriato) con le relative offerte di indennità;

2. il Presidente del Tribunale ordina la pubblicazione degli atti espropriativi

3. ricevuta l’ordinanza di pubblicazione e prima di dare avvio alla pubblicazione, l’ente espropriante provvede:

  • alla picchettazione delle modifiche dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 23 Lespr;
  • alla notifica, a tutti i titolari dei diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti, di un avviso personale ai sensi dell’art. 25 Lespr accompagnato dal relativo estratto del piano delle espropriazioni nonché dalla relativa tabella di espropriazione con offerta di indennità;
  • a un avviso sulFoglio ufficiale e all’albo comunale.

4. durante il periodo di pubblicazione ogni interessato ha la facoltà di trasmettere al Tribunale di espropriazione le sue richieste (opposizione all'espropriazione, domanda di modifica dei piani espropriativi, pretese di indennità);

5. se l'espropriato e l'espropriante sottoscrivono un accordo espropriativo (art. 43 Lespr), il Presidente del Tribunale stralcia dai ruoli la procedura; altrimenti: il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima convocando le parti per un tentativo di conciliazione;

6. qualora l'espropriato si sia opposto all'espropriazione o abbia chiesto la modifica dei piani espropriativi il Tribunale statuisce dapprima su tali questioni in un giudizio appellabile al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM);

7. dopo la crescita in giudicato di quest'ultimo giudizio il Tribunale stima i diritti espropriandi e stabilisce l'indennità espropriativa in una sentenza anch'essa appellabile al TRAM;

8. l'espropriante (di regola per il tramite dell'Ufficio del registro fondiario) paga l'indennità espropriativa fissata nell'accordo espropriativo o nella sentenza del Tribunale e diviene così titolare dei diritti espropriati;

9. su istanza dell'espropriante (dopo la misurazione particellare definitiva) l'Ufficio del registro fondiario iscrive a registro fondiario l'avvenuto trapasso di proprietà.

B. Fasi della procedura di espropriazione formale per l’occupazione temporanea e l’acquisizione di proprietà fondiaria, di diritti reali limitati o di diritti personali relativi a fondi in vista dell'attuazione di opere di interesse pubblico soggette alla Legge sulle strade del 23 marzo 1983

1. dopo la contemporanea pubblicazione degli atti espropriativi (v. sopra) e del progetto stradale (art. 18 LStr) – a sua volta preceduta dalla picchettazione, dalla notifica degli avvisi personali e dagli avvisi sul Foglio ufficiale e all’albo comunale secondo gli art. 18 e seguenti LStr – l'ente espropriante presenta al Tribunale un'istanza di avvio della procedura espropriativa accompagnata dai seguenti documenti:

  • il progetto dell’opera e la relazione tecnica (dai quali risultino la natura dell’opera, l’ubicazione, l’estensione e il costo) nonché la decisione di approvazione del progetto stradale (art. 23 e 34 LStr) con la relativa attestazione di crescita in giudicato;
  • il piano delle espropriazioni (dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e le rettifiche dei confini);
  • le tabelle di espropriazione (una per ogni espropriato) con le relative offerte di indennità;
  • le eventuali richieste degli espropriati (opposizione all'espropriazione, domanda di modifica dei piani espropriativi, pretese di indennità)
  • gli eventuali accordi espropriativi (art. 43 Lespr) sottoscritti dopo l’avvio della pubblicazione;

2. se l'espropriato e l'espropriante hanno sottoscritto o sottoscrivono un accordo espropriativo (art. 43 Lespr), il Presidente del Tribunale stralcia dai ruoli la procedura; altrimenti: il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima convocando le parti per un tentativo di conciliazione;

3. qualora l'espropriato si sia opposto all'espropriazione o abbia chiesto la modifica dei piani espropriativi il Tribunale statuisce dapprima su tali questioni in un giudizio appellabile al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM);

4. dopo la crescita in giudicato di quest'ultimo giudizio il Tribunale stima i diritti espropriandi e stabilisce l'indennità espropriativa in una sentenza anch'essa appellabile al TRAM;

5. l'espropriante (di regola per il tramite dell'Ufficio del registro fondiario) paga l'indennità espropriativa fissata nell'accordo espropriativo o nella sentenza del Tribunale e diviene così titolare dei diritti espropriati;

6. su istanza dell'espropriante (dopo la misurazione particellare definitiva) l'Ufficio del registro fondiario iscrive a registro fondiario l'avvenuto trapasso di proprietà.

C. Fasi della procedura di espropriazione materiale (in caso di restrizione legale della proprietà avente effetti equivalenti all'espropriazione)

1. colui che si ritiene espropriato notifica le proprie pretese nei confronti dell'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita (l'istanza può essere trasmessa a quest'ultimo, il quale in caso di disaccordo la trasmette al Tribunale, oppure direttamente al Tribunale);

2. ove la pretesa sia contestata, il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima;

3. il Tribunale giudica sull'esistenza dell'espropriazione materiale e stabilisce, se del caso, l'indennità espropriativa in una sentenza appellabile al Tribunale cantonale amministrativo;

4. l'ente espropriante paga l'eventuale indennità espropriativa stabilita nella sentenza.