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Giustizia amministrativa

La giustizia amministrativa si occupa di decidere le controversie di natura giuridica che sorgono tra una parte (che può essere un cittadino, ma anche una persona giuridica, oppure un soggetto di diritto pubblico, come ad esempio un comune) e le autorità pubbliche (cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali o altri enti analoghi).

Nel Cantone Ticino vi sono due tribunali che si occupano della giustizia amministrativa: il Tribunale di appello e il Tribunale di espropriazione.

Il Tribunale di appello, massima istanza giudiziaria cantonale, si occupa della giustizia amministrativa attraverso la propria Sezione di diritto pubblico (art. 49 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 RL 3.1.1.1). In linea di principio, salvo alcune eccezioni, il Tribunale d'appello decide in seguito a un ricorso contro una decisione amministrativa.

La Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello è suddivisa in tre distinte Camere: Tribunale cantonale amministrativo, Tribunale cantonale delle assicurazioni e Camera di diritto tributario.

Le principali leggi che regolano la procedura davanti alle Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello sono: la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm, RL 3.3.1.1), la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 3 giugno 2008 (Lptca; RL 3.4.1.1) e la legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1).

Il Tribunale di espropriazione (art. 35 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RL 7.3.1.1) si occupa di diverse materie legate alla proprietà immobiliare: espropriazioni, contributi di miglioria, accertamento dei valori di stima della sostanza immobiliare, ritrovamento di reperti archeologici, ecc.