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Viticoltura - Vigneti

Licenze edilizie

Municipi dei comuni
dove si trova il vigneto

Catasto viticolo

Sezione dell'agricoltura
Servizio della viticoltura
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
www.ti.ch/agricoltura

Impianti e ampliamenti

L'impianto e l'ampliamento di vigneti soggiacciono al rilascio:

  • di una licenza edilizia, da richiedersi alle autorità comunali e
  • di autorizzazione d'impianto  (idoneità alla coltivazione dell'uva di competenza della Sezione dell'agricoltura).

E' considerato nuovo impianto dal punto di vista viticolo anche:

  • la sostituzione di prati vignati aventi una densità inferiore a 1'000 ceppi per ettaro con vigneti intensivi;
  • l'ampliamento di superfici vitate esistenti;
  • la ricostituzione di vigneti non iscritti nell'attuale Catasto viticolo (Registro dei vigneti).

Onde evitare l'inoltro di domande separate alle differenti autorità, la Sezione dell'agricoltura può pronunciarsi nell'ambito delle sue competenze se con la richiesta della licenza edilizia presentata al Municipio, oltre a quanto richiesto dalle autorità comunali, vengono almeno forniti i seguenti documenti e indicazioni:

  • firma del promotore e del proprietario del fondo,
  • coordinate e descrizione del fondo,
  • piano di localizzazione,
  • piano dell'area che si intende vitare con indicazione dei confini del vigneto,
  • indicazione del sistema di allevamento (filare, pergola),
  • indicazione del numero totale previsto di ceppi per varietà,
  • indicazione sull'utilizzazione dell'uva.

Prima di iniziare i lavori di impianto è necessario aver ottenuto le due autorizzazioni.

L’impianto di vigneti unici di superficie inferiore ai 200 mq (massimo 100 ceppi) i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore devono essere notificati alla Sezione dell'agricoltura almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori e abbisognano comunque di una licenza edilizia.

Ricostituzioni

Se il vigneto è iscritto nel registro dei vigneti, la ricostituzione non necessita di un'autorizzazione da parte della Sezione dell'agricoltura.
Prima di procedere è utile rivolgersi alle autorità comunali, onde accertarsi che l'operazione non necessiti di una licenza edilizia.
Le ricostituzioni, anche parziali, di vigneti soggetti all'iscrizione nel Catasto viticolo devono essere notificate entro il 15 maggio di ogni anno alla Sezione dell'agricoltura.

I gestori devono annunciare alla Sezione dell'agricoltura tutte le superfici vitate:

  • a partire da 100 ceppi o 200 m2
  • quelle con dimensioni inferiori le cui uve o i relativi derivati sono commercializzati e
  • quelle per le quali vengono chiesti i pagamenti diretti

*Se un coltivatore gestisce più superfici di dimensioni inferiori a quelle indicate ma che nel complesso raggiungono o superano detti limiti, devono annunciare tutte le superfici gestite indipendentemente dalla destinazione delle uve (uso personale, grappa, uva da tavola).

Le modifiche apportate a questi vigneti e i dati inerenti i medesimi e i loro gestori, devono essere annunciati entro il 15 di maggio di ogni anno alla Sezione dell'agricoltura. 

Trattamenti - autocontrollo

Si ricorda a chi gestisce un vigneto i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione sotto qualsiasi forma (vino, uva da tavola, marmellate, succhi, ecc.) che deve registrare tutti i trattamenti effettuati nel vigneto (data, prodotto, quantitativo, osservazioni) in conformità alle disposizioni sulle derrate alimentari.

Per coloro i quali vendono le loro uve a delle cantine, l'IVVT mette a disposizione un modulo ufficiale (vedi box sotto).

Superfici destinate alla produzione commerciale di vino

Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto per tale fine o quelle sulle quali la viticoltura commerciale è stata esercitata regolarmente prima del 1999 (onere della prova a carico del richiedente).

Attualmente il Cantone non prevede più particolari aiuti finanziari per l'impianto di vigneti o i sistemi di protezione contro la grandine.
Vi sono per contro delle ditte che concedono ai loro fornitori aiuti per l'impianto di determinate varietà di uva.

Per gli agricoltori vi sono invece i normali aiuti previsti dalla legislazione federale, segnatamente i pagamenti diretti e i crediti agricoli.

La legislazione federale e cantonale impone una corretta gestione delle colture onde prevenire la creazione di focolai di infestazione (cfr. in particolare l’art. 153 LAgr e gli artt. 104-106 OSalV), come ad esempio può accadere in vigneti colpiti da flavescenza dorata e/o abbandonati.

Qualora un vigneto dovesse costituire un focolaio d'infestazione, l'autorità può ordinare l'esecuzione delle misure di protezione (trattamenti) o di estirpazione a spese del proprietario (v. in particolare l’art. 29 Legge cantonale sull’agricoltura, artt. 65-69 Ragr).

In questi casi annunciare i vigneti in causa alle Sezione dell'agricoltura (possibilmente per il tramite delle cancellerie comunali), indicando in modo preciso il numero del mappale e il nome e indirizzo del proprietario.