Il numero di posti protetti da realizzare (vedi OPCi art. 70 Numero di posti protetti) in caso di nuove costruzioni è definito come segue:
- per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali (25 PP);
- per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.
I mezzi locali (cucine, servizi, ecc.) non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.
Eccezioni
1I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione:
- nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;
- per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio;
- per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a 25 (38 locali abitabili);
- per gli edifici privi di interrato.