Esecuzione o ottenimento esonero dal costruire un rifugio obbligatorio
I proprietari d’immobili sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi in tutti i nuovi edifici abitativi, negli istituti e negli ospedali (art. 61 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 20 dicembre 2019).
Se non viene realizzato il rifugio o se il fabbisogno di posti protetti nella zona di valutazione è già coperto, il proprietario dell'immobile deve versare dei contributi sostitutivi.
Il numero di posti protetti da realizzare (art. 70 dell'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) dell'11 novembre 2020) in caso di nuove costruzioni è definito come segue:
a. per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;
b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.
Sono considerate nuove costruzioni anche gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione che creano superficie abitativa supplementare o posti letto per pazienti supplementari.
I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo.
Eccezioni (art. 71 OPCi)
I Cantoni possono stabilire che, in casi particolari, al posto di realizzare un rifugio debbano essere versati contributi sostitutivi; ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate.
Se nel caso di un ampliamento, una sopraelevazione, una ristrutturazione o un cambiamento di destinazione la costruzione di un rifugio risultasse sproporzionata o impossibile, l’obbligo di costruire un rifugio può essere adempiuto con il versamento di un contributo sostitutivo.
I Cantoni possono stabilire che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi e che non vengano versati i corrispondenti contributi sostitutivi.
L’UFPP può stabilire condizioni quadro per le eccezioni dall’obbligo di costruire rifugi.
Esonero dalla realizzazione del rifugio
I proprietari di edifici abitativi, ospedali, case anziani e di cura, che non realizzano un rifugio obbligatorio ottenendo l’esonero, devono versare contributi sostitutivi.
Il versamento deve avvenire con l’inizio del cantiere.
L'importo del contributo sostitutivo a partire dal 1° gennaio 2026 ammonta a fr. 1'400.-- per posto protetto esonerato (Art. 75 OPCi).





