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Esecuzione o ottenimento esonero dal costruire un rifugio obbligatorio

I proprietari d’immobili sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi in tutti i nuovi edifici abitativi, negli istituti e negli ospedali (art. LPPC 61 Obbligo di costruire).
Se non viene realizzato il rifugio o se il fabbisogno di posti protetti nella zona di valutazione è già coperto, il proprietario dell'immobile deve versare dei contributi sostitutivi. I contributi sostitutivi vanno versati con l'inizio dei lavori di costruzione.

Il numero di posti protetti da realizzare (vedi OPCi art. 70 Numero di posti protetti) in caso di nuove costruzioni è definito come segue:

  1. per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali (25 PP);
  2. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.

I mezzi locali (cucine, servizi, ecc.) non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.

Eccezioni

1I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione:

  1. nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;
  2. per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio;
  3. per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a 25 (38 locali abitabili);
  4. per gli edifici privi di interrato.

Esonero dalla realizzazione del rifugio

I proprietari di edifici abitativi, ospedali, case anziani e di cura, che non realizzano un rifugio obbligatorio ottenendo l’esonero, devono versare contributi sostitutivi.
Il versamento deve avvenire con l’inizio del cantiere.
Gli importi relativi ai contributi sostitutivi vengono fissati con risoluzione del Dipartimento delle istituzione e pubblicati sul Foglio Ufficiale.