Acquisto, vendita e commercio
La legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e l‘Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), disciplinano la detenzione, sia privata che professionale, nonché la vendita di animali da compagnia e selvatici.
Regolano inoltre i requisiti di formazione necessari per le persone responsabili del loro accudimento.
Età minima del cessionario
Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l’esplicito consenso dei detentori dell’autorità parentale (Art. 110 OPAn).
Vendita di animali la cui detenzione richiede un'autorizzazione
Gli animali per la cui detenzione è necessaria un’autorizzazione possono essere ceduti o venduti ad altre persone solo se queste possono dimostrare di essere titolari di un’autorizzazione corrispondente (Artt. 89 e 109 OPAn).
Commercio a titolo professionale e obbligo di autorizzazione
Il commercio professionale di animali necessita di un’autorizzazione cantonale (LPAn, Art. 13).
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio del veterinario cantonale mediante il relativo formulario.
L’autorizzazione viene rilasciata alla persona responsabile del commercio di animali, e può essere vincolata a condizioni e oneri.
Requisiti di formazione per il personale adibito all'accudimento degli animali:
- Guardiani di animali per aziende che commerciano a titolo professionale con animali da compagnia. Nelle aziende che commerciano animali a titolo professionale, gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali con attestato federale di capacità (Art. 103 e 195 OPAn).
- Impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP). Nel commercio specializzato di animali, gli animali possono essere accuditi anche sotto la responsabilità di una persona che ha conseguito l’attestato federale di capacità secondo la LFPr in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da una formazione specialistica non legata a una professione riconosciuta dall’USAV ( art. 103, OPAn).
Le formazioni e i perfezionamenti riconosciuti dall’Ufficio federale di sicurezza alimentare e veterinaria si possono trovare sul loro sito: link
Obbligo di informazione
Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare in forma scritta informazioni alla clientela sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti (Art. 111 OPAn).
Dichiarazione scritta circa le dimensioni delle strutture
Sui parchi, gabbie, voliere e terrari devono essere indicati lunghezza, profondità e altezza, nonché il numero massimo di animali di una determinata specie che vi possono essere detenuti.