Chiusure straordinarie il 2 e il 16 agosto 2024
Tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale rimarranno chiusi venerdì 2 e venerdì 16 agosto 2024.
La legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e l‘Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), disciplinano la detenzione, sia privata che professionale, nonché la vendita di animali da compagnia e selvatici.
Regolano inoltre i requisiti di formazione necessari per le persone responsabili del loro accudimento.
Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l’esplicito consenso dei detentori dell’autorità parentale (Art. 110 OPAn).
Gli animali per la cui detenzione è necessaria un’autorizzazione possono essere ceduti o venduti ad altre persone solo se queste possono dimostrare di essere titolari di un’autorizzazione corrispondente (Artt. 89 e 109 OPAn).
Il commercio professionale di animali necessita di un’autorizzazione cantonale (LPAn, Art. 13).
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio del veterinario cantonale mediante il relativo formulario.
L’autorizzazione viene rilasciata alla persona responsabile del commercio di animali, e può essere vincolata a condizioni e oneri.
Requisiti di formazione per il personale adibito all'accudimento degli animali:
Le formazioni e i perfezionamenti riconosciuti dall’Ufficio federale di sicurezza alimentare e veterinaria si possono trovare sul loro sito: link
Obbligo di informazione
Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare in forma scritta informazioni alla clientela sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti (Art. 111 OPAn).
Dichiarazione scritta circa le dimensioni delle strutture
Sui parchi, gabbie, voliere e terrari devono essere indicati lunghezza, profondità e altezza, nonché il numero massimo di animali di una determinata specie che vi possono essere detenuti.