Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi il pomeriggio del 31 dicembre 2024.
La maggior parte degli animali selvatici può essere tenuta solo con un'autorizzazione. Questo vale anche per gli animali selvatici indigeni.
La richiesta di autorizzazione per detenere animali selvatici in cattività va inoltrata, tramite il formulario ufficiale, all'Ufficio del veterinario cantonale. Gli animali possono essere acquistati solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione.
Per gli animali selvatici indigeni, ad esempio una lepre o un cervo, é richiesto il preavviso dell'Ufficio della caccia e della pesca (art. 12 RALCC), mentre per gli animali pericolosi o velenosi è richiesto il preavviso del Municipio (art. 5 Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali).
L'autorizzazione per tenute private di animali selvatici ha una validità di due anni. Il titolare dell'autorizzazione deve chiedere il rinnovo prima della scadenza.
Le modifiche importanti che riguardano il numero degli animali o la loro specie, i parchi, i locali, le attrezzature e impianti, devono essere preventivamente notificate all'Ufficio del veterinario cantonale, che valuterà la necessità di una nuova autorizzazione (art. 107 OPAn).
La detenzione da parte di privati dei seguenti animali selvatici è soggetta ad autorizzazione:
Mammiferi
Uccelli
Rettili
Anfibi
Mammiferi
Uccelli
Rettili
Anfibi