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Autorizzazione

La maggior parte degli animali selvatici può essere tenuta solo con un'autorizzazione. Questo vale anche per gli animali selvatici indigeni.

La richiesta di autorizzazione per detenere animali selvatici in cattività va inoltrata, tramite il formulario ufficiale, all'Ufficio del veterinario cantonale. Gli animali possono essere acquistati solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione.

Per gli animali selvatici indigeni, ad esempio una lepre o un cervo, é richiesto il preavviso dell'Ufficio della caccia e della pesca (art. 12 RALCC), mentre per gli animali pericolosi o velenosi è richiesto il preavviso del Municipio (art. 5 Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali).

L'autorizzazione per tenute private di animali selvatici ha una validità di due anni. Il titolare dell'autorizzazione deve chiedere il rinnovo prima della scadenza.

Le modifiche importanti che riguardano il numero degli animali o la loro specie, i parchi, i locali, le attrezzature e impianti, devono essere preventivamente notificate all'Ufficio del veterinario cantonale, che valuterà la necessità di una nuova autorizzazione (art. 107 OPAn).

Tenuta privata di animali selvatici

Autorizzazione necessaria (lista non esaustiva) (estratto art. 89 OPAn)

La detenzione da parte di privati dei seguenti animali selvatici è soggetta ad autorizzazione:

Mammiferi

  • mammiferi, eccettuati alcuni piccoli roditori (inclusi però i furetti e i cani della prateria)
  • tutti i marsupiali, inclusi i petauri (chiamati anche scoiattoli volanti)

Uccelli

  • becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi;
  • pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze

Rettili

  • testuggini giganti, tartarughe alligatore, tartarughe collo di serpente, tartarughe Pelomedusidae, tutti i coccodrilli (Crocodilia); iguane di grossa taglia, iguane delle Fiji, iguane terrestri delle Galapagos, tutti i camaleonti, tutti i tegu, i varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, tuatara, iguane marine, elodermi, serpenti velenosi, boidi che in età adulta superano i 3 metri, eccettuato il Boa constrictor; serpenti marini

Anfibi

  • rana golia, salamandre giganti.

Autorizzazione non necessaria (lista non esaustiva)

Mammiferi

  • piccoli roditori: ratti, topi, criceti, gerbilli, cincillà, porcellini d'India, scoiattoli giapponesi
  • lama, alpaca

Uccelli

  • fagiani ornamentali, pavoni
  • uccelli canori (non indigeni), ad esempio canarini
  • merlo indiano
  • pappagalli di piccola taglia (grigio del Gabon, cocorite, calopsite, amazzone, ecc)

Rettili

  • testuggini dell'area mediterranea (es. Testudo graeca, T. marginata, T. hermanni)
  • boa constrictor
  • serpenti non velenosi (sottostanno all'obbligo di autorizzazione le specie indigene)

Anfibi

  • rane, rospi (sottostanno all'obbligo di autorizzazione le specie indigene)
  • pesci ornamentali d'acqua dolce e salata (acquari domestici)