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Tenuta professionale di animali selvatici

Autorizzazione necessaria (estratto dall'art. 90 OPAn)

Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all’obbligo di autorizzazione. Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:

  • i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d’esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero;
  • le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;
  • le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.

Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici i vivai utilizzati nella ristorazione e gli acquari privati.

 

Procedura di autorizzazione

Estratto dall'art.94 OPAn.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.

Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all’estero, l’autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l’esposizione itinerante soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d’importazione dell’UFV.

L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

  • i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell’azienda e non consentono la fuga degli animali;
  • nelle aziende di cui all’articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all’offerta di alimenti e all’utilizzo del suolo;
  • se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico;
  • il personale addetto alla cura degli animali soddisfa i requisiti formativi di cui all’articolo 195;
  • la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni itineranti di breve durata, le piccole detenzioni private e l’allevamento di pesci da ripopolamento;
  • per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l’esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato.