Elezioni comunali 2024
Domenica 14 aprile 2024 le cittadine e i cittadini ticinesi aventi diritto di voto in materia comunale sono chiamati alle urne per eleggere: i Municipi e i Consigli comunali per la legislatura 2024-2028.
Informazioni periodiche
Pubblicazione dei risultati
Il Sindaco pubblica all'albo comunale i risultati il giorno successivo alla proclamazione.
La pubblicazione dei risultati comprende:
- il numero degli aventi diritto di voto
- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate;
- il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista;
- il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione;
- il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali;
- la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti;
- gli eletti.
Sono pubblicati i risultati complessivi:
- per ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati della lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- per ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- per ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.
Obbligatorietà della carica
Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.
Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di 5'000 franchi all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Facoltà di designazione dopo la ripartizione
Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i 3/5 dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale.
La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Municipio.
Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un'elezione completare da parte del Municipio.
Subingresso di deputati
In caso di vacanza viene proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notifica del subingresso.
Se non vi sono subentranti, 3/5 dei proponenti possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di lezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Municipio.
Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione il Municipio indice un'elezione complementare.
Elezione complementare
Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali, con le seguenti variazioni:
- in tutte le elezioni, il quoziente elettorale è il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione della somma dei voti di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno;
- per la ripartizione dei seggi si applica l'art. 71;
- non sono istituti circondari elettorali.
Elezione tacita
Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti.
In tal caso sarà pubblicata la proclamazione dell'elezione del Municipio e del Consiglio comunale e la revoca dell'assemblea all'albo comunale.
Dimissioni e rinuncia al subingresso
L’eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l’esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l’intero periodo di elezione.
Decesso di un candidato
Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato.
Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i 3/5 dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare unn candidato sostituto, con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.
Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dai 3/5 dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.
Ricorsi
Le decisione del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive, riservato il diritto federale.
I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.
I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.