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Elezioni comunali 2024

Domenica 14 aprile 2024 le cittadine e i cittadini ticinesi aventi diritto di voto in materia comunale sono chiamati alle urne per eleggere: i Municipi e i Consigli comunali per la legislatura 2024-2028.

Informazioni periodiche

Organizzazione

Uffici elettorali

Il Consiglio di Stato stabilisce il numero degli uffici elettorali comunali. Il Municipio pubblica all'albo comunale l'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede.
Le operazioni di voto per le elezioni cantonali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune.

Composizione

L'ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.
La carica di membro e di supplente è obbligatoria.

Delegati 

I gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali. Ogni gruppo ha diritto a un delegato e a un supplente per ogni ufficio elettorale.
I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

Competenze dell'uffico elettorale comunale 

Le operazioni di voto per le elezioni comunali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo Comune.

L’ufficio elettorale presiede alle operazione di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede.

Ogni ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.

L' ufficio elettorale comunale procede a:

  • conteggiare le schede votate per corrispondenza e le schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
  • numerare le schede;
  • verbalizzare le operazioni effettuate e redige il verbale in 3 copie (una copia viene conservata dal Municipio).

 L'ufficio elettorale comunale terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio, per il tramite della polizia cantonale, le cassette contenenti il materiale votato.

Custodia delle schede

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede unitamente a quelle votate per corrispondenza (buste) vengono contate per verificare se il loro numero coincide con quello dei votanti.
Le schede votate all'ufficio elettorale, le buste di voto per il voto per corrispondenza e gli elenchi votanti, sono chiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazione di voto, di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

Sanzioni disciplinari

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5'000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della LEDP e delle norme di applicazione.
Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi dal Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria

Per atti di procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto. 
Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato.
Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione.
Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza, riservato il ricorso secondo l'articolo 134.