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Casellario giudiziale

(art. 60 cpv. 3 LEDP; 24  RALEDP)

All'atto del deposito delle proposte di candidatura è obbligatoria la presentazione, alla Cancelleria dello Stato, dell'estratto del casellario giudiziale, unitamente alla dichiarazione di accettazione del candidato.
L'estratto del casellario giudiziale deve essere presentato in originale.

La validità dell'estratto del casellario giudiziale è fissata nei sei mesi che precedono la data dell'elezione. E' ritenuto valido l'estratto del casellario giudiziale rilasciato dall'Ufficio federale di giustizia dal 10 ottobre 2010.

La Cancelleria dello Stato pubblicherà nel Foglio ufficiale, al più tardi quattro settimane prima la data dell'elezione, l'elenco dei candidati riportando ciò che risulta nell'estratto del casellario giudiziale.

Nel caso in cui il candidato fosse in lista contemporaneamente per il Gran Consiglio e per il Consiglio di Stato, è necessario presentare 1 solo estratto del casellario giudiziale in originale.