Diritto di eleggibilità
(art. 29 cpv. 1 Cost cant e 9 LEDP)
Chi ha diritto di voto a livello federale è eleggibile in Gran Consiglio e in Consiglio di Stato (autorità cantonale) - art. 29 cpv. 1 Cost cant.
Nelle elezioni popolari cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.
L'eletto non domiciliato in un Comune deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno di proclamazione degli eletti. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza della carica.