Requisiti per la presentazione delle proposte di candidature
(art. 58, 60 LEDP; 23 RALEDP)
I candidati devono essere designati unicamente con COGNOME, NOME, DATA COMPLETA DI NASCITA (giorno mese ed anno) E DOMICILIO.
Alla proposta devono essere unite la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale.
Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste per lo stesso potere da eleggere.
I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati (divieto di autoproposta), né quelle di altre liste per lo stesso potere da eleggere.
Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione, o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.
La legge cantonale non vieta la candidatura del cittadino ticinese all'estero purché abbia ossequiato la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale (immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e iscrizione nel catalogo elettorale) come quella del cittadino svizzero e il cittadino ticinese all'estero che raggiungono la maggiore età domenica 10 aprile 2011.
In caso di elezione dovrà prendervi domicilio entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti.
Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.