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Dichiarazione di accettazione del candidato

(art. 60 LEDP)

Ad ogni candidatura deve essere unita una dichiarazione di accettazione firmata dal candidato. In caso di candidatura sia al Gran Consiglio che al Consiglio di Stato devono essere presentate due dichiarazioni di accettazione (una per il Gran Consiglio e una per il Consiglio di Stato).

E' sufficiente presentare la dichiarazione di accettazione in una sola copia, firmata in originale.