Il Giudice supplente sostituisce il Giudice di pace:
- nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e
- su richiesta del Giudice di pace titolare quando lo esige il funzionamento della giudicatura.
Quando il Giudice di pace non può essere sostituito dal supplente (per esempio quando è pure impedito o ricusato) il caso è trasmesso al Giudice viciniore.
La prossimità fra le Giudicature è stabilita dal Consiglio di Stato.
Conformemente all'art. 1 del Regolamento delle Giudicature di pace, la supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue:
- per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna;
- per i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio;
- per il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa;
- per i circoli di Agno, Ceresio, Paradiso e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest;
- per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa;
- per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa;
- per il circolo di Taverne e di Lugano nord, la Giudicatura di Capriasca;
- per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne;
- per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole;
- per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di Locarno;
- per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna;
- per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza;
- per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia;
- per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana;
- per i circoli di Bellinzona e di Arbedo-Castione, la Giudicatura della Riviera;
- per i circoli della Riviera e di Sant’Antonino, la Giudicatura di Bellinzona;
- per il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia;
- per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa;
- per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa;
- per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa.