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Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)

In vigore dal 1. settembre 2009

Le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc. sono in linea di principio riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili giusta l’art. 93 LEF. Esse sono comprese nel seguente importo base mensile:

1Per il debitore che vive da solofr.1'200.00
2Per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimentofr.1'350.00
3Per coniugi, per due persone che vivono in regime di unione
domestica registrata o per una coppia con figli
fr.1'700.00
4Mantenimento dei figli
per ogni figlio fino a 10 annifr.400.00
per ogni figlio oltre 10 annifr.600.00

In caso di comunione domestica che comporta una diminuzione dei costi
Se due persone che vivono in comunione domestica senza figli dispongono entrambe di un reddito, andrà applicato l’importo base per coniugi ridotto di regola (ma al massimo) della metà (cfr. DTF 130 III 765 segg.).

In caso di debitore domiciliato o dimorante all’estero 1
Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera, l’importo di base mensile (cifre da 1 a 4)  va ridotto proporzionalmente (v. per un confronto p. es. i siti internet www.numbeo.com e www.oecd.org/). Per quanto attiene ai debitori frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia, l’importo di base mensile (cifre da 1 a 4) dev’essere ridotto del 20%. Tale riduzione verrà adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera.


1-Aggiunta del 5 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.

1. Canone di locazione, interessi ipotecari
Canone di locazione effettivamente pagato per appartamento o camera, senza le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina perché già considerate nell’importo base mensile. Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse all’immobile. Esse consistono degli interessi ipotecari (senza ammortamento), dei contributi di diritto pubblico e delle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile.


1.1. Se per propria maggiore comodità il debitore vive in un appartamento o in una camera con un canone locatizio sproporzionato rispetto alla sua situazione personale ed economica, quest’ultimo può essere computato in misura ridotta rispetto a quanto effettivamente pagato; la riduzione può essere operata di regola solo a partire dal primo termine utile di disdetta. Si deve procedere analogamente nel caso in cui il debitore sia proprietario di un alloggio gravato da un importo eccessivo di interessi ipotecari (DTF 129 III 526 segg.).


1.2. In caso di comunione domestica (anche con figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro), le spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento) devono essere in linea di principio ripartite per quote uguali.


2. Riscaldamento e spese accessorieII
costo mensile medio – spese annue ripartite su dodici mesi – per il riscaldamento dell’abitazione e le spese accessorie.


3. Oneri sociali purché non siano già stati dedotti dal salario), come contributi rispettivamente premi a:

  • AVS, AI e IPG
  • assicurazione disoccupazione
  • cassa malati
  • assicurazione infortuni
  • cassa pensione e previdenza professionale
  • associazioni professionali

I premi per le assicurazioni non obbligatorie non possono essere presi in considerazione (DTF 134 III 323 segg., c. 3).


4. Spese indispensabili connesse all’esercizio di una professione o di un mestiere (purché non siano già a carico del datore di lavoro)

a) Esigenze accresciute di vitto
in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro: fr. 5.50.– per giornata lavorativa.

b) Spese per pasti fuori casa
per chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa: da fr. 9.00 fino a fr. 11.00 per ogni pasto principale.

c) Spese accresciute di abbigliamento e di pulizia
ad esempio per il personale di servizio, per i viaggiatori e i rappresentanti di commercio: fino a fr. 50.00 al mese.

d) Spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro

  • mezzi pubblici di trasporto: spese effettive.
  • bicicletta: fr. 15.00 al mese per deterioramento.
  • scooter/ciclomotore: fr. 30.00 al mese per deterioramento, carburante, ecc.
  • motocicletta: fr. 55.00 al mese per deterioramento, carburante, ecc.
  • automobile: spese fisse e variabili, escluso l’ammortamento, solo nell’ipotesi che il veicolo sia impignorabile; in caso contrario saranno riconosciute le sole spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto.

5. Contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici
a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22). All’Ufficio esecuzione dovranno essere presentati i giustificativi degli importi di cui si chiede il riconoscimento (sentenze, ricevute, ecc.).


6. Spese per l’istruzione dei figli
Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale).


7. Vendite a rate o locazione/leasing di beni impignorabili
I pagamenti rateali sono da considerare solo se le pattuizioni contrattuali lo esigono e l’escusso ne dimostri il versamento, a condizione che il venditore si sia validamente riservato la proprietà. La stessa disciplina vale per le quote dipendenti da locazione/leasing (DTF 82 III 26 ss.).


8. Spese diverse
Se il debitore, al momento del pignoramento, deve far fronte a spese imminenti d’importo rilevante quali spese mediche, farmaceutiche, di parto, di cura a famigliari, di trasloco ecc., se ne deve equamente tener conto con un corrispondente aumento temporaneo del minimo d’esistenza. Lo stesso vale se queste spese sorgono durante il periodo di validità del pignoramento di salario, ritenuto che in tale ipotesi si procederà di regola ad una modifica del pignoramento di salario solo ad istanza del debitore.

Le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 126 III 89, 92 seg.; STF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.). Nel caso di lavoratori esteri, sottoposti al prelievo fiscale alla fonte, per il calcolo della quota pignorabile si deve considerare il salario che viene loro effettivamente versato (DTF 90 III 34). 

1. Contributi ex art. 163 CC o ex art. 13 LUD
Se il coniuge o il partner registrato di un debitore dispone di un reddito proprio, il minimo d’esistenza comune di entrambi i coniugi o partner registrati (esclusa la somma a libera disposizione ex art. 164 CC) va suddiviso tra loro in proporzione al reddito netto di ciascuno. Il minimo d’esistenza del debitore viene così ad essere proporzionalmente ridotto (DTF 114 III 12 segg.).


2. Contributi ex art. 323 cpv. 2 CC
I contributi dal reddito da lavoro dei figli minorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, vanno dapprima dedotti dal minimo d’esistenza comune (DTF 104 III 77 seg.). Questa deduzione va di regola calcolata nella misura di un terzo del reddito netto dei figli minorenni, ma al massimo sino all’importo stabilito nella presente tabella sub n. I/4.

Il reddito da lavoro dei figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo del minimo vitale dell’escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio maggiorenne alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento).


3. Prestazioni/Retribuzioni da parte di terzi
Riduzioni di premio, borse di studio, contributi di assistenza ecc., devono essere computati nel reddito dell’escusso.

1. Prestazioni in natura
come vitto, abiti da lavoro, ecc., vanno dedotti dal minimo d’esistenza in proporzione al loro valore:

  • per il vitto nella misura del 50% dell’importo base mensile;
  • per l’abbigliamento di servizio fr. 30.00 al mese.


2. Rimborso spese di viaggio
Rimborso spese di viaggio da parte del datore di lavoro, nella misura in cui il debitore possa risparmiare in modo significativo sulle spese di vitto già considerate nel minimo d’esistenza.

Il funzionario d’esecuzione può derogare ai criteri indicati sub n. I-V nella misura in cui lo ritenga equo e appropriato secondo il suo prudente giudizio e sulla base delle particolari circostanze del caso in esame.

Questa tabella si fonda sull’indice nazionale (indice totale) dei prezzi al consumo (base dicembre 2005 = 100 punti), di fine dicembre 2008 con un indice di 103.4 punti. Essa tiene già conto dei prossimi aumenti dell’indice dei prezzi al consumo fino a un indice di 110 punti. Un adeguamento dei criteri numerici è previsto al superamento dell’indice di 115 punti o ad una riduzione dell’indice sotto 95 punti.