Quando rivolgersi
Occorre rivolgersi preventivamente e obbligatoriamente all'Ufficio per un esperimento di conciliazione per tutte le controversie sorte nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato e relative alle pretese di cui all'art. 5 LFpar ed in particolare:
- di proibire o far omettere una discriminazione imminente;
- di far cessare una discriminazione attuale;
- di accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
- di ordinare il pagamento del salario dovuto.
Rientrano anche in queste le pretese per discriminazioni mediante molestia sessuale o mediante rifiuto di assunzione (art. 4 Lfpar).
Come rivolgersi
La persona che si ritiene discriminata inoltra un'istanza di conciliazione scritta od orale all'Ufficio (art. 202 CPC).
L'istanza di conciliazione scritta deve precisare:
- l'indicazione delle parti nonché il loro domicilio;
- l'oggetto, i motivi e le conclusioni della domanda succintamente enunciati;
- tutti i documenti inerenti la domanda;
- la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.
La parte discriminata può essere rappresentata e/o patrocinata da
- avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone nonché i loro praticanti;
- rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria;
- persone che detengono una rappresentanza legale.
Procedura di conciliazione gratuita
La procedura di conciliazione è gratuita (art. 13 Lcpar) e non possono essere assegnate indennità alle parti.
Questa disposizione non è applicabile tuttavia agli onorari dovuti all'avvocato, al patrocinatore, al rappresentante, ecc.