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Quando rivolgersi

Occorre rivolgersi preventivamente e obbligatoriamente all'Ufficio per un esperimento di conciliazione per tutte le controversie sorte nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato e relative alle pretese di cui  all'art. 5 LFpar ed in particolare:

  • di proibire o far omettere una discriminazione imminente;
  • di far cessare una discriminazione attuale;
  • di accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
  • di ordinare il pagamento del salario dovuto.

Rientrano anche in queste le pretese per discriminazioni mediante molestia sessuale o mediante rifiuto di assunzione (art. 4 Lfpar).

Come rivolgersi

La persona che si ritiene discriminata inoltra un'istanza di conciliazione scritta od orale all'Ufficio (art. 202 CPC).

L'istanza di conciliazione scritta deve precisare:

  • l'indicazione delle parti nonché il loro domicilio;
  • l'oggetto, i motivi e le conclusioni della domanda succintamente enunciati;
  • tutti i documenti inerenti la domanda;
  • la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.

La parte discriminata può essere rappresentata e/o patrocinata da

  • avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone nonché i loro praticanti;
  • rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria;
  • persone che detengono una rappresentanza legale.

Procedura di conciliazione gratuita

La procedura di conciliazione è gratuita (art. 13 Lcpar) e non possono essere assegnate indennità alle parti.
Questa disposizione non è applicabile tuttavia agli onorari dovuti all'avvocato, al patrocinatore, al rappresentante, ecc.