Vigilanza sull’operato degli organi di esecuzione forzata
È dato ricorso secondo l'art. 17 LEF alla CEF quale unica istanza cantonale contro:
- ogni provvedimento contrario alla LEF;
- ogni provvedimento inopportuno;
- ogni rifiuto o ritardo nell'emanare un provvedimento richiesto ("denegata o ritardata giustizia") imputabile ad un organo di esecuzione forzata.
La CEF, quale autorità di vigilanza, deve inoltre constatare d'ufficio o su segnalazione di persone anche estranee alla procedura la nullità delle decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 LEF).
La procedura di ricorso è regolata dall'art. 20a LEF nonché dalla legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento del 27 aprile 1992 (LPR, RL 3.5.1.2).