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Ispettorato di esecuzione e fallimenti

L'Ispettorato di esecuzione e fallimenti (art. 14 cpv. 1 LEF e 10 cpv. 5 LALEF) è composto da un solo ispettore con sede presso il Tribunale d'appello e competenza su tutti gli uffici di esecuzione forzata del cantone e sugli organi di esecuzione forzata non sottoposti alla LORD (amministrazioni fallimentari speciali, prime assemblee dei creditori, delegazioni dei creditori, seconde assemblee dei creditori, commissari dei concordati, liquidatori nei concordati, commissari dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private).

L'Ispettorato di esecuzione e fallimenti dipende direttamente dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello e collabora con le questioni di interesse comune con la Divisione della Giustizia del Dipartimento delle istituzioni.

Il suo segretariato è assunto dalla cancelleria del Tribunale d'appello. L'Ispettorato non ha uffici aperti al pubblico.

L'ispettorato di esecuzione e fallimenti non è un ufficio aperto al pubblico e pertanto non può essere consultato o coinvolto dall'utenza. L'Ispettorato è tuttavia a disposizione sia degli organi sottoposti alla LORD sia quelli non sottoposti alla LORD che operano nell'ambito delle esecuzioni forzate. L'ispettore è raggiungibile tramite la Cancelleria del Tribunale d'appello.

L'Ispettorato di esecuzione e fallimenti in particolare:

  • procede almeno una volta all'anno ad una ispezione generale in ogni ufficio;
  • presta consulenza giuridica e pratica puntuale agli uffici di esecuzione e fallimento ed agli organi esecutivi non sottoposti alla LORD;
  • organizza giornate di formazione continua;
  • assiste, se richiesto, alle riunioni degli Ufficiali;
  • prepara progetti di circolari;
  • svolge tutte le funzioni che la CEF delega per la migliore attuazione del diritto esecutivo federale.