Potere disciplinare e regolamentare
Potere disciplinare
Le sanzioni disciplinari previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF sono inflitte dalla CEF, sia per i funzionari degli uffici che per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD.
Il procedimento disciplinare, promosso d'ufficio o su segnalazione (in particolare dall'Ispettorato di esecuzione e fallimenti), è retto dalla LPR.
Il denunciante non è parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) e non ha quindi diritto ad essere informato sullo svolgimento e sull'esito del procedimento.
Il Dipartimento delle istituzioni (Divisione della giustizia) è invece l'autorità disciplinare in materia di violazione dei doveri di servizio (art. 32-40 LORD).
Potere regolamentare
La CEF, quale autorità di vigilanza, nei limiti delle prescrizioni delle norme federali e cantonali, ha la facoltà di determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica attuazione del diritto esecutivo.