Sorveglianza sui registri per il pegno del bestiame
(art. 4 del Decreto esecutivo 4 maggio 1918 circa l'autorizzazione per l'esercizio del prestito su pegno del bestiame, RL 4.1.1.4)
La CEF:
- decide, quale unica istanza cantonale, i ricorsi contro la gestione degli ufficiali;
- sorveglia l'operato degli ispettori del bestiame al riguardo.