Camera di esecuzione e fallimenti
In sintesi, la Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) vigila sull'applicazione nel Cantone Ticino della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF).
La CEF esercita due competenze principali:
- vigila, quale autorità cantonale unica di vigilanza, sull'operato degli uffici d'esecuzione e fallimenti del Cantone nonché degli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD;
- decide in seconda istanza gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF).
La CEF è pure competente per:
- decidere in seconda istanza i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166 e seguenti LDIP);
- infliggere le sanzioni disciplinari previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF;
- decidere le istanze di restituzione di termine secondo l'art. 33 cpv. 4 LEF;
- determinare il modo di realizzazione secondo l'art. 132 LEF;
- tassare le operazioni non tariffate degli organi di esecuzione e fallimenti;
- determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica attuazione del diritto esecutivo;
- pronunciare sui ricorsi in materia di patti di riserva di proprietà;
- esercitare la sorveglianza sui registri per il pegno del bestiame tenuti dagli uffici di esecuzione.
La CEF esercita inoltre, per il tramite dell'Ispettorato di esecuzione e fallimenti (IspCEF), funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD. Provvede, d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione professionale e all'aggiornamento continuo degli organi di esecuzione e fallimento (art. 10 cpv. 5 LALEF).
Per contro, la CEF non è competente per:
- decidere sugli appelli e reclami interposti contro decisioni di accertamento di debito (art. 79, 153a cpv. 1, 186, 279 cpv. 2 e 315 cpv. 1 LEF), disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF);
- decidere i ricorsi contro l'inazione di un ufficio di esecuzione sito fuori cantone la cui assistenza è stata richiesta da un ufficio ticinese (art. 4 LEF);
- vigilare sull'operato dell'Ufficiale di esecuzione e fallimenti nelle sue vesti di autorità ai sensi degli art. 609 CC e 96 cpv. 2 LAC.