Giustizia Civile
La giustizia civile decide le vertenze e i litigi tra privati cittadini per rapporti di diritto privato (contratti di compravendita, locazione, assicurazione privata, lavoro, ecc.) e disciplinano il diritto delle persone e della famiglia (filiazione, riconoscimento o disconoscimento di paternità, successioni, divorzi, protezione degli adulti e protezione dei minori).
Il giudice civile interviene sui richiesta di una parte. Prima di avviare una causa giudiziaria è obbligatoria la procedura di conciliazione, nella quale l'autorità di conciliazione cerca di conciliare le parti. Se il tentativo non riesce, rilascia l'autorizzazione ad avviare la causa. Il giudice conduce la procedura giudiziaria ed emana la sua sentenza.
I Istanza
Nel Cantone Ticino la giustizia civile è esercitata in prima istanza dal Giudice di Pace, dal Pretore e dal Pretore aggiunto e dalla Terza camera civile del Tribunale di appello.
Il Giudice di pace statuisce in istanza unica in materia civile nelle cause il cui valore determinabile non supera fr. 5'000.-, salvo quelle di servitù, locazione, sfratto dei conduttori e parità dei sessi.
Il Pretore, rispettivamente il Pretore aggiunto, statuisce in tutte le cause in materia civile di natura non patrimoniale (per esempio protezione della personalità, accertamento di paternità, ecc.), in quelle il cui valore è superiore a fr. 5'000.-, in quelle concernenti le servitù, il diritto di locazione e la parità dei sessi indipendentemente dal valore litigioso. Il Pretore, rispettivamente il Pretore aggiunto, ha una competenza generale e residua, vale a dire che è competente nelle cause e negli atti di di volontaria giurisdizione che non sono esplicitamente attribuiti a un'altra autorità. Il Pretore, rispettivamente il Pretore aggiunto, è il giudice dell'esecuzione delle decisioni civili, comprese le decisioni straniere. Decide inoltre le domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace, dei segretari assessori e degli uffici di conciliazione con sede nella sua giurisdizione territoriale, come anche quelle nei confronti del Pretore e del Pretore aggiunto della Pretura viciniore alla sua (art. 37 LOG).
La Terza Camera civile del Tribunale di appello decide come istanza unica cantonale, in via cautelare e nel merito, le vertenze in materia di proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchi, ecc.), in materia cartellistica, sull'uso di una ditta commerciale, in materia di concorrenza sleale di valore superiore a fr. 30'000.- o in cui è parte la Confederazione, sulla responsabilità civile in materia nucleare, nelle azioni giudiziarie contro la Confederazione svizzera, sulla designazione di un controllore speciale in diritto societario e nelle controversie su investimenti collettivi e borse. Nelle cause di natura patrimoniale di valore superiore a fr. 100'000.- l'attore può portare con l'accordo del convenuto la causa direttamente alla Terza Camera civile, saltando un grado di giurisdizione.
II Istanza
Nel corso della procedura giudiziaria è possibile presentare reclamo contro decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza alla Terza camera civile del Tribunale di appello.
I reclami per ritardata giustizia sono di competenza della Camera civile dei reclami (valore fino a fr. 10'000.-), della Prima e della Seconda Camera civile (valori superiori a fr. 10'000.- e cause senza valore patrimoniale) nelle materie di loro competenza, e della Camera di esecuzione fallimenti nelle cause fondate sulla LEF.
Contro le sentenze finali del giudice di pace e del Pretore, rispettivamente del Pretore aggiunto, si può ricorrere alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello con un reclamo (per valori litigiosi fino a fr. 10'000.-) o alla Prima o alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello, secondo la materia, con un appello (per cause di natura non patrimoniale o con valore superiore a fr. 10'000.-). La Camera di esecuzione è fallimenti è competente per trattare gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della LEF (salvo le cause di disconoscimento del debito e di accertamento dell'inesistenza del debito), i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato e i reclami contro le decisioni sulle domanda di ricusa nelle materie di sua competenza
III Istanza
Le sentenze delle Camere civili di appello e della Camera civile dei reclami possono essere contestate davanti al Tribunale Federale svizzero a Losanna con un ricorso in materia civile.