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Autorità regionali di protezione

Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel nostro cantone tale funzione è esercitata dall'autorità regionale di protezione (art. 2 LPMA). Complessivamente sono state costituire 16 autorità regionali di protezione le quali esercitano la loro funzione su determinati comprensori giurisdizionali (art. 1 RPMA).