Camera di protezione
La Camera di protezione giudica
in seconda istanza:
- i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità regionali di protezione o suoi membri;
- i reclami per denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2 CC);
- i ricorsi contro le decisioni disciplinari adottate dalle Autorità regionali di protezione;
- i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d’adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d’adozione;
- i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie.
quale istanza unica cantonale:
6. adotta le decisioni ai sensi della legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:
- i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità regionali di protezione o suoi membri;
- i reclami per denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2 CC);
- i ricorsi contro le decisioni disciplinari adottate dalle Autorità regionali di protezione;
- i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
- i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;
- adotta le decisioni ai sensi della legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
- i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 450 CC);
- i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 secondo l'art. 439 cpv. 1 CC;
- i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC);
- la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento o la revoca dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 450c e art. 450e cpv. 2 CC) e l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC).
La Camera di protezione funge pure, in sede cantonale unica, da autorità di vigilanza (art. 441 CC e art. 2 cpv. 2 LPAM). Tale funzione viene esercitata per il tramite di un ispettorato.
La Camera di protezione è anche l’autorità centrale, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (art. 11a lett. a ROPMA).