Organi di esecuzione e fallimenti non sottoposti alla LORD
Per organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, si intende:
- Assemblee dei creditori nel fallimento e nel concordato (art. 239 e 252 ss. LEF);
- Amministrazioni fallimentari speciali (art. 237 cpv. 2 e 241 LEF);
- Delegazioni dei creditori (art. 237 cpv. 3 e 253 cpv. 2, nonché 320 LEF);
- Commissari del concordato (art. 293 cpv. 3, 295 e 299 ss. LEF);
- Liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 317 ss. LEF);
- Commissari dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333 ss. LEF).