Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Obblighi dei Comuni in ambito militare

Il responsabile comunale degli affari militari è di regola il segretario comunale o un impiegato dell’Ufficio controllo abitanti. 

Il responsabile comunale degli affari militari deve essere in grado di rispondere alle domande basilari in ambito militare, di informare il cittadino sugli obblighi militari e sul loro rispetto (giornata informativa, visita di reclutamento, scuola reclute, servizi d’istruzione, tiro obbligatorio, corsi di ripetizione, proscioglimento) e indirizzare il richiedente presso l’ufficio competente. 

In particolare si occupa di:

  • inserire le mutazioni nel sistema Movpop entro 14 giorni dal cambiamento;
  • inserire o modificare gli indirizzi nel libretto di servizio;
  • annunciare arrivi e partenze per l'estero al Servizio degli affari militari e del comando di circondario e far compilare in modo corretto il formulario di congedo per l'estero;
  • esporre all’albo la documentazione inviata dal Servizio degli affari militari e del comando di circondario (giornate informative, giornate di reclutamento, tiro obbligatorio, chiamate in servizio militare e proscioglimento dagli obblighi militari).

I Comuni nominano una persona di contatto per la mobilitazione. Se non disposto altrimenti da parte dei Comuni il responsabile comunale della protezione della popolazione agisce anche in veste di responsabile comunale per la mobilitazione.

Il responsabile comunale per la mobilitazione:

  • è la persona di contatto con il comandante di circondario;
  • partecipa a manifestazioni informative e d’istruzione del Cantone;
  • espone su ordine gli affissi per la mobilitazione nei luoghi designati;
  • collabora nella preparazione e nell’esecuzione dei compiti affidati ai Comuni.

Art. 133 (LM) Impianti di tiro

1 I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.

2 Per la costruzione di impianti di tiro, il DDPS può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la LEspr, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.

3 Il DDPS emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.

Art.7 (Ordinanza sugli impianti di tiro) Obblighi dei Comuni

1 In vista della costruzione e dell'esercizio di un impianto di tiro a 300 m, sono a carico dei Comuni:

a. l'acquisizione del terreno mediante:

  1. l'acquisto, l'affitto o la costituzione di diritti di superficie per la costruzione di un impianto di tiro adatto alle circostanze, con le vie di accesso e i posteggi indispensabili,
  2. la costituzione delle servitù necessarie e la loro iscrizione nel registro fondiario;

b. la costruzione dell'impianto di tiro con tutte le installazioni appropriate quali:

  1. lo stand dei tiratori con lo spazio riservato al tiro, la possibilità di pulire le armi, l'ufficio, gli impianti sanitari, il magazzino delle munizioni,
  2. le installazioni elettriche,
  3. le necessarie misure di protezione contro i rumori conformemente all'ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l'inquinamento fonico,
  4. lo stand per bersagli mobili o elettronici con tutte le installazioni accessorie,
  5. i meccanismi e i telai dei bersagli o i bersagli elettronici,
  6. il parapalle e il pre-parapalle con le piastre d'acciaio prescritte,
  7. le paratie di altezza, di profondità e laterali nell'esecuzione prescritta nonché la sistemazione, nello stand dei tiratori, dell'altezza per l'arma puntata, uguale per tutte le posizioni di tiro, se paratie esistenti o installazioni di isolamento acustico lo richiedono,
  8. dispositivi di sbarramento e di avvertimento;

 c. le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni ai sensi della lettera b.

 2 Se il terreno per l'impianto di tiro, comprese le zone di pericolo, non è di proprietà del Comune o della società di tiro, il Comune conclude i necessari contratti di servitù e li fa iscrivere nel registro fondiario. Un'eventuale espropriazione è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione.

Art.8 (Ordinanza sugli impianti di tiro) Contributi dei Comuni sprovvisti di un proprio impianto di tiro a 300 m

I Comuni che non sono proprietari di un impianto di tiro a 300 m e che non adempiono entro i limiti del loro territorio comunale ai loro obblighi legali in materia di tiro conformemente all'articolo 133 capoverso 1 della legge militare, devono acquistare una quota proporzionale dell'impianto di tiro assegnato ai propri abitanti o da essi utilizzato. Essi corrispondono adeguati contributi alla manutenzione e al risanamento. Per l'assegnazione degli impianti di tiro è applicabile l'articolo 29 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio.

Art.9 (Ordinanza sugli impianti di tiro) Obblighi delle società di tiro

 1 La costruzione di installazioni non menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 lettera b e la loro manutenzione sono a carico delle società di tiro.

2 Le società di tiro provvedono al controllo di tutte le installazioni per quanto riguarda la sicurezza d'esercizio e le misure di sbarramento durante gli esercizi di tiro.

3 Le società di tiro sono responsabili dell'affissione tempestiva degli avvisi di tiro nei luoghi previsti dal Comune, come pure che essi siano resi noti ai proprietari dei fondi o ai coltivatori e, se del caso, pubblicati nell'organo ufficiale del Comune.

Art.29 (Ordinanza sul tiro) Impianti di tiro

 1 Se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale federale di tiro competente, ordina:

a. l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;

b. la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo;

c. la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune.

2 Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro.

 

 

Art. 132 (LM) Locali, pannelli d’affissione

I Comuni mettono gratuitamente a disposizione:

  • i locali e gli impianti per le manifestazioni informative;
  • i locali di guardia e i locali degli arresti;
  • le piazze e i locali per la mobilitazione;
  • le piazze di riunione e di posteggio per la truppa;
  • i pannelli d'affissione per gli avvisi di chiamata e per altre comunicazioni delle autorità militari.


Chiamata in servizio militare

Ogni comune riceve nel mese di settembre l'affisso con le date dei Corsi di ripetizione per l’anno successivo.


Tiro obbligatorio e tiro per ritardatari

Ogni comune riceve all'inizio di aprile l'affisso per il tiro obbligatorio e il tiro per ritardatari.


Giornata informativa

Ogni comune riceve nel mese di giugno le informazioni e le date per le giornate informative relative ai coscritti di ogni comune.


Reclutamento

Ogni comune riceve ad inizio dicembre le informazioni e le date per le giornate di reclutamento relative ai coscritti di ogni comune.

 


Proscioglimento

Ogni comune riceve ad inizio ottobre la lettera informativa sul proscioglimento.

Art. 79 (LM) Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati 

1 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione.

2 In stato di grave necessità il Consiglio federale può, quale ultimo mezzo, obbligare tutti gli Svizzeri a mettersi a disposizione del Paese e a concorrere con tutte le loro forze alla sua difesa.

 

Art. 12 (OMob) Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi generali d'esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati 

1 I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i compiti loro affidati in relazione alla preparazione e all'esecuzione di una mobilitazione per il servizio attivo e tollerano l'esecuzione di tali compiti.

2 Detti compiti comprendono in particolare:

a. la diffusione delle chiamate in servizio;

b. l'assistenza in caso di un'eventuale requisizione;

c. i controlli dei preparativi per una chiamata in servizio.

 

 

Art. 13 (OMob) Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni 

1 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d'informazione per i militari chiamati in servizio.

2 L'organo fornisce informazioni sul luogo e sul momento dell'entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l'entrata in servizio.

 

Art. 14 (OMob) Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni 

1 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni diffondo se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi.

2 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni sul cui territorio è ubicato un luogo d'entrata in servizio o con un centro logistico dell'esercito tengono libere le strade e le vie di accesso al luogo dell'entrata in servizio e al centro logistico dell'esercito. Se del caso, deviano gli utenti civili della strada. Garantiscono il servizio invernale su queste strade e vie.

3 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni concedono all'esercito, su richiesta, l'uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unitamente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l'alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell'esercito, dei veicoli e del materiale.

4 L'obbligo secondo il capoverso 3 si applica anche in caso di mobilitazione per il servizio d'appoggio.