Art. 133 (LM) Impianti di tiro
1 I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.
2 Per la costruzione di impianti di tiro, il DDPS può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la LEspr, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.
3 Il DDPS emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.
Art.7 (Ordinanza sugli impianti di tiro) Obblighi dei Comuni
1 In vista della costruzione e dell'esercizio di un impianto di tiro a 300 m, sono a carico dei Comuni:
a. l'acquisizione del terreno mediante:
- l'acquisto, l'affitto o la costituzione di diritti di superficie per la costruzione di un impianto di tiro adatto alle circostanze, con le vie di accesso e i posteggi indispensabili,
- la costituzione delle servitù necessarie e la loro iscrizione nel registro fondiario;
b. la costruzione dell'impianto di tiro con tutte le installazioni appropriate quali:
- lo stand dei tiratori con lo spazio riservato al tiro, la possibilità di pulire le armi, l'ufficio, gli impianti sanitari, il magazzino delle munizioni,
- le installazioni elettriche,
- le necessarie misure di protezione contro i rumori conformemente all'ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l'inquinamento fonico,
- lo stand per bersagli mobili o elettronici con tutte le installazioni accessorie,
- i meccanismi e i telai dei bersagli o i bersagli elettronici,
- il parapalle e il pre-parapalle con le piastre d'acciaio prescritte,
- le paratie di altezza, di profondità e laterali nell'esecuzione prescritta nonché la sistemazione, nello stand dei tiratori, dell'altezza per l'arma puntata, uguale per tutte le posizioni di tiro, se paratie esistenti o installazioni di isolamento acustico lo richiedono,
- dispositivi di sbarramento e di avvertimento;
c. le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni ai sensi della lettera b.
2 Se il terreno per l'impianto di tiro, comprese le zone di pericolo, non è di proprietà del Comune o della società di tiro, il Comune conclude i necessari contratti di servitù e li fa iscrivere nel registro fondiario. Un'eventuale espropriazione è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione.
Art.8 (Ordinanza sugli impianti di tiro) Contributi dei Comuni sprovvisti di un proprio impianto di tiro a 300 m
I Comuni che non sono proprietari di un impianto di tiro a 300 m e che non adempiono entro i limiti del loro territorio comunale ai loro obblighi legali in materia di tiro conformemente all'articolo 133 capoverso 1 della legge militare, devono acquistare una quota proporzionale dell'impianto di tiro assegnato ai propri abitanti o da essi utilizzato. Essi corrispondono adeguati contributi alla manutenzione e al risanamento. Per l'assegnazione degli impianti di tiro è applicabile l'articolo 29 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio.
Art.9 (Ordinanza sugli impianti di tiro) Obblighi delle società di tiro
1 La costruzione di installazioni non menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 lettera b e la loro manutenzione sono a carico delle società di tiro.
2 Le società di tiro provvedono al controllo di tutte le installazioni per quanto riguarda la sicurezza d'esercizio e le misure di sbarramento durante gli esercizi di tiro.
3 Le società di tiro sono responsabili dell'affissione tempestiva degli avvisi di tiro nei luoghi previsti dal Comune, come pure che essi siano resi noti ai proprietari dei fondi o ai coltivatori e, se del caso, pubblicati nell'organo ufficiale del Comune.
Art.29 (Ordinanza sul tiro) Impianti di tiro
1 Se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale federale di tiro competente, ordina:
a. l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;
b. la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo;
c. la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune.
2 Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro.