Obbligo di notificazione
art. 27 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)
Le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al Comando di circondario del loro Cantone di domicilio entro 14 giorni tutti i cambiamenti di dati personali, dell’indirizzo e della professione secondo quanto previsto dall’art. 27 della Legge militare e dell’art 41 dell’Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).
Tipo di notifica | Destinatario | Forma | Termine | |||
Cambiamento di domicilio o indirizzo | Resp. militare comunale o Cdo di circondario | personalmente o per scritto, con il libretto di servizio | entro 14 giorni | |||
Cambiamento di professione | Resp. militare comunale o Cdo di circondario | personalmente o per scritto, con il libretto di servizio | entro 14 giorni | |||
Cambiamento del cognome | Resp. militare comunale o Cdo di circondario | personalmente o per scritto, con il libretto di servizio | entro 14 giorni | |||
Richiesta congedo per l'estero | Cdo di circondario | personalmente o per scritto, con il libretto di servizio | 2 mesi prima della partenza | |||
Non utilizzo di un congedo per l'estero nel termine di un mese o rientro anticipato in Svizzera | Cdo di circondario | personalmente o per scritto, con il libretto di servizio | immediatamente | |||
Perdita del libretto di servizio o del libretto delle prestazioni militari o del libretto di tiro | Cdo di circondario | personalmente o per scritto | entro 14 giorni |