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Obbligo di notificazione

art. 27 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al Comando di circondario del loro Cantone di domicilio entro 14 giorni tutti i cambiamenti di dati personali, dell’indirizzo e della professione secondo quanto previsto dall’art. 27 della Legge militare e dell’art 41 dell’Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).

Come fare per?

Tipo di notificaDestinatarioFormaTermine

Cambiamento di domicilio o indirizzo

Resp. militare comunale o Cdo di circondario

personalmente o per scritto, con il libretto di servizio

entro 14 giorni
Cambiamento di professioneResp. militare comunale o Cdo di circondariopersonalmente o per scritto, con il libretto di servizioentro 14 giorni
Cambiamento del cognomeResp. militare comunale o Cdo di circondariopersonalmente o per scritto, con il libretto di servizioentro 14 giorni
Richiesta congedo per l'esteroCdo di circondariopersonalmente o per scritto, con il libretto di servizio2 mesi prima della partenza
Non utilizzo di un congedo per l'estero nel termine di un mese o rientro anticipato in SvizzeraCdo di circondariopersonalmente o per scritto, con il libretto di servizioimmediatamente
Perdita del libretto di servizio o del libretto delle prestazioni militari o del libretto di tiroCdo di circondariopersonalmente o per scrittoentro 14 giorni