Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Tiro obbligatorio

Sono dispensati dal tiro obbligatorio fuori servizio secondo l’art. 6 dell’Ordinanza del DDPS sul tiro

a. gli obbligati al tiro che durante l'anno in questione prestano almeno 45 giorni di servizio militare con soldo;

abis. gli obbligati al tiro che durante l'anno in questione prestano almeno 45 giorni di istruzione o impiego nell'ambito della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell'uomo e dell'aiuto umanitario;

b. gli obbligati al tiro che hanno ottenuto un congedo per l'estero prima del 1° agosto, nonché le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che rientrano da un congedo all'estero e sono riequipaggiati con l'arma personale soltanto dopo il 31 luglio;

c. gli obbligati al tiro ai quali l'arma personale è stata ritirata in via cautelare conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari ed è stata riconsegnata soltanto dopo il 31 luglio;

d. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare rincorporate nell'esercito e riequipaggiate con l'arma personale soltanto dopo il 31 luglio;

e. i militari dispensati da una Commissione per la visita sanitaria (CVS), se la dispensa scade dopo il 31 luglio;

f. i militari dispensati dalle autorità militari del Cantone di domicilio a causa di privazione della libertà personale o malattia, se la dispensa scade dopo il 31 luglio;

g. gli obbligati al tiro che, in seguito a rifiuto del servizio, sono oggetto di un'inchiesta penale o stanno scontando una pena;

h. gli obbligati al tiro che hanno presentato una domanda per il servizio militare non armato, fino al momento in cui la pertinente decisione è passata in giudicato;

i. gli obbligati al tiro che hanno presentato una domanda d'ammissione al servizio civile, fino al momento in cui la pertinente decisione è passata in giudicato.

Svolgimento degli esercizi federali

a. Il tiro obbligatorio deve essere eseguito presso una società di tiro riconosciuta entro il 31 agosto.

b. Il tiro obbligatorio di regola è svolto presso la società di tiro del proprio comprensorio oppure presso un'altra società di tiro.

c. I tiratori hanno il diritto di effettuare gli esercizi federali gratuitamente presso tutte le società di tiro riconosciute, salvo il costo della munizione per eventuali tiri di prova e per la ripetizione del tiro.

d. Gli astretti sono tenuti a informarsi sui giorni di tiro (www.ti.ch/militare).

Armi

a. I sottufficiali e i militari di truppa obbligati al tiro eseguono il programma obbligatorio a 300 m con la loro arma personale. Gli esercizi possono essere eseguiti con l’arma di un altro tiratore soltanto per motivi di forza maggiore (art. 20 cpv. 1 Otir-DDPS).

b. Sono ammessi solo i mezzi ausiliari che sono indicati nell’elenco dei mezzi ausiliari (Regolamento 27.132 valido da 01.01.2023).

 

Per ulteriori dettagli consultare l'avviso ufficiale.

L'app del tiro e delle attività fuori servizio

Come fare per?