Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
In virtù dell’articolo 13 della Legge militare (LM) in data 31 dicembre 2024 i militari seguenti vengono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.
Militari in ferma continuata:
Militari che non prestano servizio militare come militari in ferma continuata:
NB: gli ufficiali saranno chiamati alla riconsegna del materiale all’inizio dell’anno 2025.
Tutti gli obbligati del Cantone saranno chiamati a scaglioni e si presenteranno puntualmente, come da convocazione, al Centro logistico del Monte Ceneri nelle seguenti giornate:
Tutti gli obbligati alla riconsegna saranno chiamati con una convocazione personale.
Chi, ritenendosi obbligato, non avrà ricevuto la convocazione entro il 31 ottobre 2024, deve contattare il Servizio degli affari militari e del comando di circondario a Bellinzona, tel. 091.814.33.31, e-mail " di-militare(at)ti.ch ".
La pretesa di proprietà può essere fatta valere se il militare è stato incorporato nell'esercito per almeno 7 anni oppure 4 anni nel caso della ferma continuata e in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari viene rilasciato un permesso d'acquisto di armi valido, nonché:
Prima del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio i militari ritirano le armi depositate volontariamente e le portano con sé in occasione del proscioglimento (v. OEPM art. 12, 13, 14 e 15).
I militari non possono far valere alcuna pretesa di proprietà sulle armi non ritirate.
Chi prende la decisione di non esercitare la pretesa di proprietà in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, non può revocarla in una fase successiva (v. OEPM art. 29 e 30).
Chi possiede un’arma in prestito o, in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, vuole tenere il suo fucile d'assalto personale 90 come arma in prestito, il giorno del proscioglimento deve esibire un permesso d’acquisto di armi e deve avere assolto negli ultimi tre anni (2022, 2023, 2024) almeno due volte il programma obbligatorio e due volte il tiro di campagna oppure tre tiri obbligatori e un tiro in campagna.
Queste prestazioni devono essere iscritte nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari (LPM). I fucili d’assalto 90 e le pistole in prestito non possono essere acquisiti in proprietà.
Al proscioglimento si devono portare tutte le armi debitamente pulite. Le armi che diventano di proprietà vengono contrassegnate.Tutti i fucili d’assalto vengono trasformati in armi semiautomatiche per il fuoco colpo per colpo.
La restituzione delle parti modificate avviene al più presto dopo 10 settimane.
Per la modifica, la contrassegnazione e il rilevamento dei dati per la cessione in proprietà dell’arma occorre versare un indennizzo. L’indennizzo ammonta a:
CHF 30.-- per la pistola; CHF 60.-- per il Fass 57; CHF 100.-- per il Fass 90
L’indennizzo va pagato in contanti al momento del proscioglimento.
Il pagamento senza contanti o la consegna dietro fattura non sono possibili.