Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare nell’anno 2024
In virtù dell’articolo 13 della Legge militare (LM) in data 31 dicembre 2024 i militari seguenti vengono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.
Militari in ferma continuata:
- I soldati, gli appuntati, i sergenti e i sergenti capi, alla fine del settimo anno civile che segue la promozione a soldato.
- I sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi e i furieri, alla fine dell’anno civile in cui hanno compiuto 31 anni e sono stati incorporati nell'esercito almeno per quattro anni.
- Gli ufficiali subalterni, alla fine dell’anno civile in cui hanno compiuto 35 anni e sono stati incorporati nell'esercito almeno per quattro anni.
Militari che non prestano servizio militare come militari in ferma continuata:
- I soldati, gli appuntati, gli appuntati capi, i caporali i sergenti e i sergenti capi, alla fine del decimo anno civile che segue la promozione a soldato.
- I militari di truppa (soldati, appuntati, appuntati capi) e i sottufficiali che il 31 dicembre 2017 non hanno ancora adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione restano assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare fino alla fine del 12° anno civile dopo la promozione a soldati.
- I soldati aspiranti medici militari, farmacisti, dentisti o veterinari che non compiono la carriera nell'ambito dell'istruzione dei quadri per conseguire il grado di tenente, alla fine del decimo anno civile dopo la conclusione dell'istruzione di base (= fine della scuola reclute).
- I sottufficiali superiori nelle unità: Anno di nascita 1988
- Gli ufficiali subalterni: Anno di nascita 1984
- I sottufficiali superiori negli stati maggiori di C trp e i capitani: Anno di nascita 1982
- I sottufficiali superiori negli stati maggiori di GU, gli specialisti secondo l’art. 81 e l’allegato 5 OOPSM e gli ufficiali, per i quali non sussiste la necessità di una proroga volontaria: Anno di nascita 1974
- Tutti i militari con proroga volontaria e gli alti ufficiali superiori: Anno di nascita 1959
- Tutti i militari inclusi gli alti ufficiali superiori con proroga volontaria, per i quali non sussiste la necessità di un’ulteriore proroga.
NB: gli ufficiali saranno chiamati alla riconsegna del materiale all’inizio dell’anno 2025.
Tutti gli obbligati del Cantone saranno chiamati a scaglioni e si presenteranno puntualmente, come da convocazione, al Centro logistico del Monte Ceneri nelle seguenti giornate:
- martedì 26 novembre 2024
- mercoledì 27 novembre 2024
- giovedì 28 novembre 2024
- venerdì 29 novembre 2024
- I militi si presentano personalmente in abiti civili con l’arma personale e il loro equipaggiamento.
- In base all’articolo 59 della Costituzione federale vige l’obbligo militare generale che comprende il proscioglimento dagli obblighi militari e la restituzione dell’equipaggiamento.
- La partecipazione è obbligatoria ed è considerata una scadenza ufficiale.
- In conformità all’articolo 324a del Codice delle obbligazioni, il datore di lavoro deve concedere al collaboratore il tempo necessario per l’adempimento dell’obbligo legale (convocazione = scadenza ufficiale) e deve versargli il salario per il tempo corrispondente.
- In questa giornata non viene rilasciato né il soldo né il formulario IPG (art. 12, cpv. 2, lett. c dell’Ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito, RS 510.30).
Tutti gli obbligati alla riconsegna saranno chiamati con una convocazione personale.
Chi, ritenendosi obbligato, non avrà ricevuto la convocazione entro il 31 ottobre 2024, deve contattare il Servizio degli affari militari e del comando di circondario a Bellinzona, tel. 091.814.33.31, e-mail " di-militare(at)ti.ch ".
La pretesa di proprietà può essere fatta valere se il militare è stato incorporato nell'esercito per almeno 7 anni oppure 4 anni nel caso della ferma continuata e in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari viene rilasciato un permesso d'acquisto di armi valido, nonché:
- i militari che sono equipaggiati con il fucile d’assalto possono conservare la propria arma personale se negli ultimi tre anni (2022, 2023, 2024) hanno assolto almeno due volte il programma obbligatorio e due volte il tiro di campagna a 300m oppure tre tiri obbligatori e uno in campagna e ciò è registrato nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari;
- i militari equipaggiati con la pistola possono diventarne proprietari senza dover comprovare di aver partecipato ad alcun tiro.
Prima del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio i militari ritirano le armi depositate volontariamente e le portano con sé in occasione del proscioglimento (v. OEPM art. 12, 13, 14 e 15).
I militari non possono far valere alcuna pretesa di proprietà sulle armi non ritirate.
Chi prende la decisione di non esercitare la pretesa di proprietà in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, non può revocarla in una fase successiva (v. OEPM art. 29 e 30).
Chi possiede un’arma in prestito o, in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, vuole tenere il suo fucile d'assalto personale 90 come arma in prestito, il giorno del proscioglimento deve esibire un permesso d’acquisto di armi e deve avere assolto negli ultimi tre anni (2022, 2023, 2024) almeno due volte il programma obbligatorio e due volte il tiro di campagna oppure tre tiri obbligatori e un tiro in campagna.
Queste prestazioni devono essere iscritte nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari (LPM). I fucili d’assalto 90 e le pistole in prestito non possono essere acquisiti in proprietà.
Al proscioglimento si devono portare tutte le armi debitamente pulite. Le armi che diventano di proprietà vengono contrassegnate.Tutti i fucili d’assalto vengono trasformati in armi semiautomatiche per il fuoco colpo per colpo.
La restituzione delle parti modificate avviene al più presto dopo 10 settimane.
Per la modifica, la contrassegnazione e il rilevamento dei dati per la cessione in proprietà dell’arma occorre versare un indennizzo. L’indennizzo ammonta a:
CHF 30.-- per la pistola; CHF 60.-- per il Fass 57; CHF 100.-- per il Fass 90
L’indennizzo va pagato in contanti al momento del proscioglimento.
Il pagamento senza contanti o la consegna dietro fattura non sono possibili.