L'Ufficio del veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie i compiti seguenti:
- sorveglia l'esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica;
- forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d'istruzione per commercianti di bestiame;
- sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni;
- sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica; a tal scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni;
- sorveglia l'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica;
- raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizoozie;
- ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;
- provvede all'infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizoozie;
- riconosce le aziende detentrici di animali, le stazioni d'inseminazione, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e le altre strutture o manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per esportare animali e prodotti animali. L'Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento in disposizioni tecniche.