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Elezione cantonale

A scadenza quadriennale avviene il rinnovo dei membri del Consiglio di Stato (5 membri) e del Gran Consiglio (90 membri).

Informazioni periodiche

Operazioni di spoglio

Ufficio cantonale di spoglio

Lo spoglio delle schede avviene a livello cantonale e a porte chiuse a partire dalla domenica del giorno del voto a mezzogiorno.

Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente e di due membri designati dal Consiglio di Stato; il presidente dev’essere un magistrato dell’ordine giudiziario. I membri e i supplenti degli uffici cantonali di spoglio sono designati tra gli assessori-giurati.

Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio le persone candidate all’elezione per la quale l’ufficio è costituito.

L’ufficio cantonale di spoglio procede a:

  • verificare i verbali degli uffici elettorali;
  • effettua lo spoglio delle schede;
  • redige il verbale delle operazioni di spoglio.

Conteggio delle schede e dei voti

L'ufficio cantonale di spoglio procede al conteggio delle schede e dei voti.

Il conteggio avviene considerando:

  1. i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti da singole persone candidate sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti su altra lista;
  2. i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi. Per le liste incomplete, cioè con un numero delle persone candidate inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero delle persone candidate che non sono state proposte;
  3. i voti ottenuti da singole persone candidate sulla scheda non intestata.

I voti non espressi, in bianco sulla scheda non intestata, non vengono considerati nel conteggio.

Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi sulle liste intestate, più i voti ottenuti da proprie persone candidate e il numero di voti non emessi sulle schede senza intestazione.

Per l'allestimento della graduatoria delle persone candidate è attribuito ad ogni persona candidata un numero di schede conseguite dal gruppo cui la persona candidata medesima appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dalla stessa persona candidata.

La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone (180 per il Gran Consiglio; 10 per il Consiglio di Stato).

Le schede bianche e nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

Ufficio cantonale di accertamento

L'Ufficio cantonale di accertamento è costituita nella sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.

L' Ufficio cantonale di accertamento ha il compito di:

  • decidere sulle questioni relative alle schede contestate nelle operazioni di spoglio davanti agli uffici elettorali comunali;
  • stabilire i risultati dell'elezione;
  • procedere alla proclamazione dei risultati e delle candidate e dei candidati eletti in caso di elezione e alla pubblicazione dei risultati;
  • determinare nei casi di elezione con il sistema proporzionale il quoziente elettorale ed eseguire la ripartizione fra i diversi gruppi.

Ogni altra questione, per cui fosse eventualmente pendente ricorso, è decisa dall' autorità competente investita del ricorso medesimo.

A spoglio ultimato procede alla proclamazione dei risultati e stabilisce:

  • le persone candidate elette e rilascia loro le credenziali;
  • la lista delle persone subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

Possono partecipare alle deliberazioni dell'ufficio cantonale di accertamento oltre ai membri dell'ufficio, il personale designato dal Consiglio di Stato e un delegato per ogni lista o gruppo.

Custodia materiale votato

Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato.

L’avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.

Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.