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Elezione cantonale

A scadenza quadriennale avviene il rinnovo dei membri del Consiglio di Stato (5 membri) e del Gran Consiglio (90 membri).

Informazioni periodiche

Organizzazione

Uffici elettorali

Il numero degli uffici elettorali nelle elezioni con spoglio cantonale è stabilito dalla Cancelleria dello Stato. L’istituzione degli uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all’albo comunale a cura del Municipio. Le operazioni di voto per le elezioni cantonali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo Comune.

Composizione

L’ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale; in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale. Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell’ufficio elettorale. Le cariche sono obbligatorie. Le persone candidate non possono far parte degli uffici elettorali.

Delegati

I gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali. Ogni gruppo ha diritto a un delegato e a un supplente per ogni ufficio elettorale.
I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale.

Le osservazioni ed i reclami dei delegati sono registrati a verbale.

Competenze dell'ufficio elettorale comunale

Le operazioni di voto per le elezioni cantonali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo Comune.

L’ufficio elettorale presiede alle operazione di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede.

Ogni ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.

L' ufficio elettorale comunale procede a:

  • conteggiare le schede votate per corrispondenza e le schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
  • numerare le schede;
  • verbalizzare le operazioni effettuate e redige il verbale in 3 copie (una copia viene conservata dal Municipio).

 L'ufficio elettorale comunale terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio, per il tramite della polizia cantonale, le cassette contenenti il materiale votato.

Custodia delle schede

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede unitamente a quelle votate per corrispondenza (buste) vengono contate per verificare se il loro numero coincide con quello dei votanti.

Le schede votate all'ufficio elettorale, le buste di voto per il voto per corrispondenza e gli elenchi votanti, sono chiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazione di voto, di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

Sanzioni disciplinari

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di 5'000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della legge sull'esercizio dei diritti politici e delle relative norme di applicazione.

Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria

Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale. Per gli atti della procedura preparatoria s’intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto.  Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui fu compiuto l'atto che s’intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione e non è sospeso dalle ferie.

Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza, riservato il ricorso secondo l’articolo 134 LEDP.