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Elezione cantonale

A scadenza quadriennale avviene il rinnovo dei membri del Consiglio di Stato (5 membri) e del Gran Consiglio (90 membri).

Informazioni periodiche

Presentazione delle candidature

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura.

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o dai partiti esistenti.

I partiti sono invitati a presentare denominazioni di lista che non si prestino a confusione (es. denominazioni e sigle comunemente associate ad altri partiti). Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Le proposte di lista e di candidatura devono essere depositate a mano e in originale, entro le ore 18.00 di lunedì 23 gennaio 2023, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Piazza Governo 6 a Bellinzona.

Le candidature devono recare tutti i dati richiesti nel modulo Excel.

I modelli per la presentazione delle proposte di candidatura sono pubblicati sulla pagina seguente sito.

Nella presentazione delle proposte di candidatura occorre considerare che:

  • ogni proposta deve presentare almeno una candidatura e non può contenere un numero di candidature superiore a quello dei seggi da eleggere;
  • una persona non può essere proposta da più liste e non può figurare come proponente della propria o di un’altra lista;
  • la persona candidata non può firmare la proposta sulla quale è designata (divieto di autoproposta) né quelle di altre liste per lo stesso potere;

Se una persona risulta proposta su due o più liste o figura tra i proponenti di un’altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dalla lista delle persone proponenti.

Se una persona candidata figura anche nelle persone proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato da quest’ultima lista.

Le cittadine ed i cittadini ticinesi all’estero iscritti nel registro degli aventi diritto di voto all’estero e che figurano nel catalogo elettorale, possono candidarsi per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

All’atto di deposito delle proposte di candidatura, sia per il Gran Consiglio che per il Consiglio di Stato, oltre alla lista delle candidature e delle proposte compilate a mano, deve essere trasmessa la medesima lista redatta in forma elettronica  con i dati completi utilizzando i modelli pubblicati nella pagina www.ti.ch/dirittipolitici/Documenti (i modelli non devono essere modificati e si raccomanda di consultare le istruzioni prima della compilazione) prestando attenzione affinché:

  • la lista stampata corrisponda esattamente alla lista originale;
  • la lista stampata sia trasmessa anche in forma elettronica (formato Excel) all’indirizzo can-dirittipolitici(at)ti.ch.

Avvertenze

È preferibile concordare il giorno e l’orario per la consegna delle proposte di candidatura chiamando il numero telefonico 091 814 31 72 oppure inviando un’email all’indirizzo can-dirittipolitici(at)ti.ch.

Per ogni proposta di candidatura depositata viene rilasciata una dichiarazione attestante l’ora, la data, e il numero progressivo del deposito e riporta l’eventuale documentazione mancante.

Documentazione da presentare con il deposito della candidatura e cauzione

Alla proposta di candidatura devono essere allegati i seguenti documenti in originale:

  • proposta di candidatura firmata dai candidati (la firma vale quale dichiarazione di accettazione) oppure con dichiarazione di accettazione separata;
  • estratto del casellario giudiziale originale rilasciato dopo il 22 novembre 2022;
  • cauzione in contanti di 2'000 franchi per ogni proposta depositata e per ogni potere da eleggere.

In caso di candidatura sia al Gran Consiglio sia al Consiglio di Stato devono essere presentate due dichiarazioni di accettazione.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La mancata presentazione del casellario giudiziale comporta lo stralcio della candidatura se il documento non viene presentato entro le ore 18.00 del giorno in cui le candidature diventano definitive (6 febbraio 2023).

L’estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato anche in forma elettronica; in tal caso esso deve essere munito della firma digitale e inviato all’indirizzo can-casellario(at)ti.ch.

La cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi o se una sua persona candidata viene eletta o se l’elezione avviene in forma tacita o è prorogata.

Proponenti

Le proposte di candidatura, per ogni potere da eleggere, devono essere firmate da almeno 50 (cinquanta) persone proponenti. La Cancelleria dello Stato limiterà la verifica e la pubblicazione nel Foglio ufficiale alle prime 60 persone proponenti valide.

Le persone proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data di nascita completa (giorno, mese e anno) e il domicilio.

Le persone devono avere la cittadinanza svizzera, aver compiuto diciotto anni e essere iscritte nel catalogo elettorale comunale al momento del deposito delle proposte di candidatura.

L’avente diritto di voto non può firmare più di una proposta né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se l’avente diritto ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

I cittadini ticinesi all'estero iscritti nel catalogo elettorale possono sottoscrivere la proposta di candidatura.

Rappresentante dei proponenti

Il primo proponente è la persona rappresentante autorizzata ad agire e firmare in nome di tutte le persone proponenti nonché a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. La seconda persona proponente è supplente della prima persona proponente e rappresenta le persone proponenti solo se vi è un impedimento da parte della persona rappresentante designata.

Candidature suddivise per circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio

Nelle liste si possono suddividere le candidature in circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio.

I circondari elettorali sono stabiliti nel seguente modo:

  • Distretto di Mendrisio;
  • Comune di Lugano;
  • Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne;
  • Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
  • Distretto di Locarno;
  • Distretto di Vallemaggia;
  • Distretto di Bellinzona;
  • Distretto di Riviera;
  • Distretto di Blenio;
  • Distretto di Leventina.

I circondari elettorali non sono obbligatori. I partiti possono far uso interamente della facoltà prevista dalla legge, oppure solo parzialmente (facendo capo per esempio a due circondari elettorali, tre circondari elettorali, ecc.) oppure rinunciandovi (circondario unico).

Ritiro della proposta o riduzione numero candidati

I tre quinti delle persone proponenti o la loro persona rappresentante a ciò espressamente autorizzata, con il consenso delle persone candidate, possono dichiarare per iscritto, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, di ritirare la proposta o di ridurre il numero di candidature unicamente per permettere l’elezione tacita entro le ore 18.00 di lunedì 6 febbraio 2023.

Eleggibilità

È eleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato chi ha diritto di voto a livello federale. Nelle elezioni cantonali è eleggibile chi ha la cittadinanza svizzera ed è maggiorenne (deve raggiungere la maggiore età domenica 2 aprile 2023), riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici. I cittadini eletti e non domiciliati in un Comune del Cantone devono prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Ineleggibilità

Non possono essere eletti i cittadini condannati alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Per l’accertamento dell’ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero. Il Consiglio di Stato decide sull’ineleggibilità.

I motivi di incompatibilità delle cariche sono disciplinati dall'articolo 54 Cost. cant.

La carica di Consigliere di Stato è incompatibile con le cariche di:

  • Deputata o Deputato al Gran Consiglio;
  • Magistrata o Magistrato dell’ordine giudiziario;
  • Consigliera o Consigliere agli Stati
  • Consigliera o Consigliere nazionale;
  • Municipale;
  • Consigliera o Consigliere comunale.

La legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri.

La carica di Deputata o Deputato al Gran Consiglio è incompatibile con:

  • la carica di Consigliere di Stato;
  • la carica di membro dell’ordine giudiziario;
  • un impiego pubblico salariato cantonale; un impiego quale docente di una scuola cantonale fino a un grado di occupazione del 50% è compatibile con la carica di Deputato al Gran Consiglio (articolo 83a LORD).