Chiusure straordinarie il 2 e il 16 agosto 2024
Tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale rimarranno chiusi venerdì 2 e venerdì 16 agosto 2024.
A scadenza quadriennale avviene il rinnovo dei membri del Consiglio di Stato (5 membri) e del Gran Consiglio (90 membri).
Il verbale di accertamento e la proclamazione dei risultati per le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono pubblicati dall'Ufficio cantonale di accertamento entro 8 giorni nel Foglio ufficiale dal Presidente.
La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale comprende:
Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l’intero Cantone :
Ogni persona eletta dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.
Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di 5'000 franchi alla persona eletta o alla persona subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Il Consiglio di Stato o l’Ufficio cantonale di accertamento nelle elezioni cantonali fissano un termine di cinque giorni alla persona eletta che occupa una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il diritto di opzione.
Se la persona eletta non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.
Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.
La persona eletta che rinuncia alla carica è stralciato dall’elenco dei subentranti.
Se una lista contiene un numero di persone candidate inferiore a quello dei seggi che le spettano, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l’estratto del casellario giudiziale.
La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato.
Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un’elezione complementare da parte del Consiglio di Stato.
Le dimissioni del Gran Consigliere sono inoltrate al Presidente del Gran Consiglio. Le stesse hanno effetto dal momento che il Gran Consiglio ne prende atto.
I Servizi del Gran Consiglio chiedono al primo subentrante della lista di appartenenza della Deputata o del Deputato dimissionario se accetta o no la carica.
In caso di accettazione, la candidatura è sottoposta all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio perché ne accerti l'idoneità, dato che la persona subentrante, per accedere alla carica, non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità, di cui all'articolo 54 della Costituzione cantonale (p. es. Consigliere di Stato, un impiego pubblico salariato cantonale, membro dell'ordine giudiziario).
La persona eletta che si dimette e la persona candidata che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.
In caso di vacanza viene proclamata eletta la prima persona candidata subentrante nel circondario, se la vacanza è dovuta ad un seggio assegnato al circondario, e alla prima persona candidata subentrante cantonale, sela vacanza è dovuta ad un seggio cantonale.
Se l'elenco delle persone subentranti nel circondario è esaurito, si proclama eletta la prima persona candidata cantonale subentrante; se tutte le persone candidate cantonali sono state proclamate elette, spetta al gruppo designare la persona subentrante.
Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.
In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione loro spettante, si procede all'elezione complementare ritenuto che:
In caso di elezione tacita i candidati sono proclamati eletti in seduta pubblica dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.
L’eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l’esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l’intero periodo di elezione.
Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome é stralciato. Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.
Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome é stralciato solo se richiesto dai tre quinti dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.
Le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive, riservato il diritto federale.
I ricorsi contro la validità delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.