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Elezioni federali 2023

Domenica 22 ottobre 2023 le cittadine e i cittadini ticinesi sono chiamati alle urne per eleggere 2 deputati per il Consiglio degli Stati (con il sistema della maggioranza assoluta a circondario unico) e 8 deputati per il Consiglio nazionale (con il sistema proprorzionale a circondario unico) per la legislatura 2023-2027.

Informazioni periodiche

Organizzazione

Uffici elettorali

I Municipi fissano il numero degli uffici elettorali comunali.

Composizione

L'ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.
Le cariche sono obbligatorie durante le operazioni di voto, devono essere presenti almeno due membri dell'ufficio elettorale. 

Delegati

I gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali. Ogni gruppo ha diritto a un delegato e a un supplente per ogni ufficio elettorale.
I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

Competenze dell'ufficio elettorale comunale

L’ufficio elettorale dirige i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.

Il Municipio mette a disposizione, degli uffici elettorali, per le operazioni elettorali e di spoglio, e secondo necessità, funzionari del Comune.

Ogni ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.

Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l'ufficio elettorale le può aprire per registrare l'avente diritto di voto.

La mattina della domenica del voto, l'ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede.

Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita all'ufficio cantonale di accertamento, in particolare la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.

Le operazioni di voto per le elezioni federali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune. L'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all'albo comunale a cura del Municipio.

L'ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell'ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

Lo spoglio delle schede avviene a livello comunale

Custodia delle schede

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede unitamente a quelle votate per corrispondenza (buste) vengono contate per verificare se il loro numero coincide con quello dei votanti.

Le schede votate all'ufficio elettorale, le buste di voto per il voto per corrispondenza e gli elenchi votanti, sono chiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazione di voto, di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

Chiusura delle operazioni di voto

Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto i membri dell’ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell’elenco dei votanti con le schede rinvenute nell’urna e quelle votate per corrispondenza.

L'attività degli uffici elettorali cessa con la firma del verbale dei risultati ed a trasmissione ultimata dei risultati del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale alla Cancelleria dello Stato. 

Sanzioni disciplinari

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5'000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della LEDP e delle norme di applicazione. Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi dal Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria

Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato.

Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto. 
Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare. 

Ricorso contro la pubblicazione dei risultati

Consiglio degli Stati

I ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato devono essere inoltrati al Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Consiglio nazionale

I ricorsi contro l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.