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Domenica 22 ottobre 2023 le cittadine e i cittadini ticinesi sono chiamati alle urne per eleggere 2 deputati per il Consiglio degli Stati (con il sistema della maggioranza assoluta a circondario unico) e 8 deputati per il Consiglio nazionale (con il sistema proprorzionale a circondario unico) per la legislatura 2023-2027.
La pubblicazione dei risultati prevede:
Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati. Il Consiglio di Stato può infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5’000.-- all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
L’ufficio che procede alla proclamazione fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il loro diritto di opzione. Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione. Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione. L’eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall’elenco dei subentranti.
In caso di dimissioni di un Consigliere agli Stati viene indetta una nuova elezione.
Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista o la direzione del Partito cantonale che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura.
Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita, il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione.
Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede ad un’elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, si applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.
In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.
I ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato devono essere inoltrati al Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.
Il Consiglio di Stato pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale i risultati, indicando le possibilità di ricorso.
Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un’incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.
Il Consigliere nazionale che si dimette è sostituito dal primo subentrante della stessa lista.
Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista o la direzione del Partito cantonale che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura.
Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita, il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione.
Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede ad un’elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, si applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.
Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.
Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede ad un'elezione complementare.
I ricorsi contro l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.