Elezioni patriziali
Il Consiglio di Stato ha fissato per domenica 6 aprile 2025, la data delle elezioni patriziali per il periodo 2025-2029.
Organizzazione
Composizione
L'ufficio elettorale è designato dall'Ufficio patriziale e si compone di un presidente e di due membri nominati fra i cittadini patrizi.
Alle operazioni di voto ha diritto di assistere, senza diritto di voto, quale delegato, un proponente per ogni lista. L'ufficio elettorale decide a maggioranza.
Competenze
L'ufficio elettorale patriziale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco votanti.
L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e pubblica i risultati.
Custodia delle schede
Durante la sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e da delegati. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale. Analogamente si procede nel caso di voto anticipato. Le schede ufficiali (non ancora utilizzate) devono essere custodite in un luogo sicuro.
Sanzioni disciplinari
Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di 5'000.- franchi ai membri dell'ufficio patriziale e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.
Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con la multa fino ad un massimo di 1'000.- franchi dal Consiglio di Stato.
Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Rimedi di diritto
I ricorsi contro gli atti preparatori e i risultati delle elezioni sono decisi dal Tribunale cantonale amministrativo a seguito di un ricorso da interporre entro tre giorni nel primo caso e entro quindici giorni nel secondo caso.
Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.